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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.09.2013

Comune di Tolentino (MC): punteggi aggiuntivi ai lungoresidenti nel Comune per le graduatorie ai nidi d'infanzia

 
Servizio antidiscriminazioni ASGI: possibili profili di discriminazione indiretta.
 
Il testo della lettera indirizzata dal servizio antidiscriminazioni dell'ASGI al Sindaco del Comune di Tolentino (250.44 KB)
 

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ha indirizzato una lettera al Sindaco e al Consiglio comunale di Tolentino (prov. di Macerata) in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Tolentino n. 78 del 25 luglio 2013,  con la quale è stata approvata una modifica al “Regolamento asili nido comunali”, introducendo un meccanismo premiale nell’attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria dei richiedenti, basato su un criterio di residenza continuativa nel territorio comunale, al fine di “sostenere maggiormente il radicamento nel Comune, e quindi a premiare in  maniera più marcata la comunità locale...”.

Secondo il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI, il criterio di residenza continuativa introdotto dalla deliberazione comunale n. 78/2013  non appare, nei fatti e nella sostanza, ‘neutrale’ rispetto al fattore ‘nazionalità’,  in quanto, per ovvie ragioni, l’anzianità di residenza può essere soddisfatta in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini italiani rispetto a quelli stranieri, con questo determinando una possibile ‘discriminazione indiretta’ o ‘dissimulata’, vietata dal diritto dell’Unione europea.

Secondo il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. il criterio non risponderebbe nemmeno al requisito di ragionevolezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

La questione dei nidi d’infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età riguarda il diritto all’accesso alle  prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico  tutelato  non è solo quello della cura dell’infanzia, ma anche  quello dell’accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali. Tale è la ratio fondamentale tanto  della norma statale fondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto  delle leggi regionali in materia (per la Regione Marche la L.r. n 13 maggio 2003, n. 9, in particolare l’art. 7).

  L’ASGI   sottolinea al riguardo  l’irragionevolezza, e dunque il possibile contrasto con i valori costituzionali di eguaglianza,  della finalità di privilegiare nelle graduatorie per l’ammissione agli asili per l’infanzia i lungo residenti nel Comune di Tolentino. Tale criterio potrebbe, infatti,  svantaggiare  coloro -  siano essi/e cittadini/e italiani/e provenienti da altre regioni che lavoratori/trici stranieri -che  hanno maggiore bisogno di tale servizio socio-assistenziale in ragione della circostanza obiettiva del loro percorso migratorio che li porta lontano dai luoghi di origine e, dunque, anche dalla rete allargata dei famigliari che solitamente sostengono i genitori nella cura e custodia dei bambini in tenera età (ad es. in primis i nonni).

Ponendo in posizione di svantaggio pure i cittadini italiani provenienti da altre località o regioni italiane oppure dall’estero, il criterio introdotto dalla deliberazione comunale n. 78/2013 costituirebbe, ulteriormente,  una possibile discriminazione per motivi di provenienza geografica vietata dall’art. 44 comma 1 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dall’art. 34 comma 32 del d.lgs. n. 150/2011: “Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione”.

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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