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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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30.08.2013

Il giudice di Milano : i cittadini stranieri lungosoggiornanti possono diventare consulenti del lavoro. Condannato per discriminazione il Ministero del Lavoro

 
 
Una cittadina albanese, con permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, laureata in Italia in Economia e Commercio, dopo aver svolto un anno e mezzo di praticantato presso uno studio di consulenza del lavoro, aveva richiesto l’ammissione alle prove dell’ esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, in programma i prossimi 3-4 settembre a Milano. La Direzione regionale della Lombardia del Ministero del Lavoro, tuttavia, le aveva comunicato l’esclusione dalle sessioni di esame sulla base di una legge del 1979, secondo cui l'esercizio della professione di consulente del lavoro viene riservata ai soli cittadini italiani ovvero ai cittadini di Stati dell’Unione europea o di Stati terzi nei cui confronti vige una condizione di reciprocità, non sussistente con l’Albania.

La cittadina albanese aveva dunque presentato, con l'assistenza legale degli avvocati Guariso e Catapano di Milano, un ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Milano che ha ordinato al Ministero del Lavoro di ammettere con riserva la cittadina albanese alla prove dell’esame di Stato.

Secondo il giudice del lavoro di Milano, ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungosoggiornanti deve essere garantita la parità di accesso al lavoro per quanto riguarda l’esercizio delle attività lavorative subordinate o autonome, con la sola eccezione di quelle attività che implichino anche solo in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri. Questo sulla base di quanto sancito dall’art. 11 comma 1 della direttiva europea 109/2003 sui lungo soggiornanti che, in quanto norma di diritto europeo, deve prevalere sulle normative nazionali eventualmente ad essa incompatibili, come nel caso della normativa nazionale sui requisiti per l’ammissione alla professione di consulente del lavoro.

In Italia continuano ancor oggi a trovare applicazione, illegittimamente, normative desuete ed anacronistiche chiaramente in violazione delle norme europee.

Solo a fronte della possibile apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea dinanzi alla Corte di Giustizia europea per violazione degli obblighi derivanti dal diritto europeo, la legge recente ‘europea 2013’ che entrerà in vigore il 4 settembre prossimo, ha finalmente pienamente riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti, ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, ai famigliari di cittadini dell’Unione europea e italiani, il diritto di partecipare ai concorsi pubblici.

Molte imprese del trasporto pubblico locale continuano ad applicare una norma risalente alla ‘legge delle corporazioni’ del 1931 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per l’assunzione di personale, impedendo così agli stranieri di Paesi terzi non membri UE, residenti anche da lungo tempo in Italia, di essere assunti come conducenti degli autobus oppure meccanici .

L’ASGI chiede che finalmente sia operata una verifica completa della conformità della legislazione vigente agli obblighi di parità di trattamento previsti dalla normativa europea per eliminare le norme che limitano le effettive possibilità di inserimento sociale dei cittadini di Paesi terzi residenti in Italia.


A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione

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