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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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28.08.2013

La legge sugli interventi in favore dell’occupazione (n. 99/2013) apporta modifiche al T.U. immigrazione

 
Permesso annuale e possibilità di conversione anche per i neo-leaureati. Modifiche sulla verifica dell’indisponibilità per i nuovi ingressi. Regolarizzazione anche in caso di procedura di emersione rigettata per cause imputabili al datore di lavoro.
 
Il testo completo e aggiornato del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99 (180.79 KB)
 

La legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione  del decreto – legge 28 giugno 2013, n. 76 (“Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, ....”), pubblicata sulla G.U. n. 196 del 22 agosto 2013, include  alcune disposizioni che modificano il T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98) su diversi argomenti.

Innanzitutto l’art.  9 comma 8-bis della legge  n. 99 estende anche agli studenti stranieri di Paesi terzi che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale ovvero la laurea specialistica la possibilità di proroga  per un ulteriore anno del  soggiorno in Italia e di conversione del permesso di soggiorno in   motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. Finora tale possibilità era limitata agli stranieri che conseguivano in Italia il dottorato o master universitario di secondo livello.

Il nuovo testo dell’art. 22 comma 11 bis del d.lgs. n. 286/98 è dunque il seguente:

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’ articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

La legge n. 99/2013 modifica anche la procedura di verifica di indisponibilità di lavoratori già iscritti ai centri per l’impiego ai fini di nuovi ingressi di lavoratori di Paesi terzi nell’ambito della procedura di richiesta nominativa prevista dalla programmazione dei flussi.

L’art. 9 comma 7 della legge n. 99 prevede ora che i centri per l’impiego debbano  verificare  e ‘idoneamente documentare’ l’indisponibilità di un lavoratore già iscritto, prima che il datore di lavoro possa presentare  allo sportello unico immigrazione la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro a favore di un lavoratore di Paese terzo ai fini del suo ingresso in Italia nell’ambito della programmazione dei flussi.

La legge n. 99/2013 modifica anche parzialmente quanto previsto dal d.lgs. 109/2012 relativamente alle procedure e modalità di emersione allora previste di cittadini di Paesi terzi impiegati in  rapporti di lavoro irregolari. Il comma 10 dell’art.9 della legge n. 99/2013  prevede che al cittadino di Stato terzo cui la domanda di emersione presentata da parte del datore di lavoro sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente a quest’ultimo, ma che rispetto alla quale sia stata verificata la sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento del contributo previsto,  possa essere ugualmente rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione oppure un permesso di soggiorno per lavoro, in caso di richiesta di assunzione di un nuovo datore di lavoro. Questo purchè sia comunque soddisfatto il requisito della  presenza in Italia al 31 dicembre 2011. Vengono archiviati i procedimenti penali e amministrativi contemplati dalla norma . Uguale procedura di rilascio del permesso di soggiorno viene prevista nei casi in cui sia cessato il rapporto di lavoro oggetto di dichiarazione di emersione prima che questa sia stata definita.

La legge n. 99/2103 prevede inoltre che  il contingente di stranieri ammessi in Italia ai fini della frequenza di corsi di formazione professionale ovvero dello svolgimento di tirocini formativi sarà fissato su base triennale mediante decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (art. 9 comma 8).

La legge inoltre assegna  ulteriori finanziamenti al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

 

 
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