Con la pubblicazione sulla G.U. n. 194 dd. 20 agosto 2013), del D.L.21.06.2013, n. 69, convertito nella legge n. 98/2013, sono entrate in vigore anche le norme in materia di semplificazione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e ivi residente fino al compimento del 18° anno di età (art. 33).
Le norme prevedono che al richiedente non potrà essere imputata la mancanza dell’effettiva sussistenza del requisito di presenza legale ed iscrizione anagrafica ininterrotta in Italia dal momento della nascita e fino al compimento della maggiore età, qualora questa sia imputabile ad eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, purchè possa comunque dimostrare l’effettiva continuativa presenza in Italia con idonea documentazione (ad es. pagelle scolastiche, certificazioni di vaccinazioni sanitarie,...). La questione sinora era stata affrontata parzialmente da due circolari del Ministero dell’Interno la n. K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella n. K. 64.2/13 del 7 novembre 2007. Negli ultimi mesi diverse pronunce giurisprudenziali si erano espresse nella direzione oggi affermata dalla nuova norma. In tal senso, ad es. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 3 gennaio 2013; Tribunale di Roma, sez. I civile, sent. n. 13821 del 14 giugno 2013; Tribunale di Firenze, decreto 9 luglio 2013; Tribunale di Pordenone, decreto 13 luglio 2012.
Le nuove disposizioni hanno previsto anche un obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare agli interessati, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la possibilità di esercitare il diritto all’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto all’acquisto della cittadinanza può essere esercitato anche dopo la scadenza di detto termine.
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Vigente al: 20-8-2013
Art. 33
Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di eta', a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.