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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.07.2013

Corte Costituzionale: la tutela rafforzata contro le espulsioni va estesa a tutti gli stranieri che abbiano in Italia legami familiari

 
Corte Costituzionale, sentenza n. 202 del 18 luglio 2013 (70.32 KB)
 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 286/98, nella parte in cui prevede la tutela rafforzata contro i provvedimenti di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno solo a favore dello straniero che ha esercitato il diritto alla riunificazione familiare o al familiare ricongiunto. La normativa sull’immigrazione escludeva infatti solo questa categoria di stranieri, oltre ai lungosoggiornanti, dall’automatismo del provvedimento espulsivo in caso di condanna, anche con sentenza non definitiva,  per taluni reati previsti dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/98. L’esclusione dall’automatismo infatti impone all’autorità di polizia di tenere conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo  Paese di origine, nonchè della durata del suo soggiorno in Italia.

Secondo la Corte Costituzionale,  l’esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di cui all’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 286/98 di coloro che, pur avendone i requisiti sostanziali, non hanno esercitato formalmente il diritto al ricongiungimento familiare in Italia,  ad esempio perchè hanno formato direttamente in Italia il loro nucleo familiare,  costituisce una irragionevole disparità di trattamento  di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali, legati alla tutela della famiglia e dei minori, anche in relazione alla tutela offerta dall’art. 8 della CEDU, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo.

Ne consegue che la tutela rafforzata dal diniego al permesso di soggiorno consistente nell’esclusione dall’automatismo in caso di condanna penale, e nella valutazione discrezionale dei citati elementi soggettivi, deve essere estesa a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispone.