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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.08.2013

Corte di Giustizia europea: un requisito di anzianità di residenza triennale ai fini dell’accesso ad un sussidio per la formazione all’estero costituisce una restrizione illegittima alla libertà di circolazione dei cittadini UE

 
Sentenza della CGUE 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e C-585/11).
 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e C- 585/11) (77.39 KB)
 

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 18 luglio 2013 (cause C-523/11 e  585/11), ha ritenuto illegittima e contraria al diritto UE, una normativa della Repubblica Federale Tedesca che subordinava l’accesso ad un sussidio per la formazione  all’estero, ad un requisito di anzianità di residenza in Germania per la durata di almeno tre anni.

Secondo la Corte di Lussemburgo, tale requisito di durata minima di pregressa  residenza  per l’accesso  ad un beneficio nel settore dell’istruzione, sebbene trovi applicazione indistintamente nei confronti dei cittadini nazionali e non, costituisce una restrizione  al diritto alla libera circolazione, di cui godono i cittadini dell’Unione e che fa parte del paniere dei diritti fondamentali collegati alla ‘cittadinanza europea’ per effetto dell’art. 21 TFUE. Una tale restrizione può trovare giustificazione solo se fondata su considerazioni obiettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e se commisurata allo scopo legittimamente perseguito. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che se poteva ritenersi legittimo l’obiettivo della legislazione tedesca di assicurare il sussidio di formazione all’estero solo agli studenti che potessero dimostrare un livello sufficiente di integrazione  nella società tedesca, al fine di evitare oneri irragionevoli, il criterio scelto dell’anzianità pregressa di residenza appariva comunque sproporzionato in quanto eccessivamente esclusivo, privilegiando un elemento non necessariamente rappresentativo del grado reale di effettivo collegamento del richiedente con lo Stato membro erogatore della prestazione.

Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea

a cura del servizio antidiscriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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