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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.08.2013

Cassazione: Non imputabile del reato di ingresso o soggiorno irregolare lo straniero che si accinge a contrarre matrimonio in Italia

 
L'annuncio del matrimonio determina la causa giustificatrice di cui all’art. 51 c.p.
 
Corte Suprema di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 32859/2013 (19.73 KB)
 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32859/13, depositata il  29 luglio 2013, ha annullato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Rapallo aveva condannato un cittadino straniero per il reato di ingresso o soggiorno irregolare di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 286/98. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la causa giustificatrice di cui all’art. 51 del c.p. per il fatto che al momento del controllo di polizia, l’imputato era in procinto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, come provato dalle anteriori pubblicazioni di matrimonio. La Corte di Cassazione ha dunque concluso che la presenza del cittadino straniero in Italia, sebbene irregolare, era giustificata dall’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento italiano, ovvero quello di contrarre matrimonio, e pertanto, doveva trovare applicazione la clausola di esclusione dalla punibilità prevista dall’art. 51 del c.p. (“ L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”).

 
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