ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.07.2013

Stranieri e accesso al Pubblico impiego: appello per una nuova discriminazione

 
 
L’ASGI, che da molti anni si batte per il superamento delle anacronistiche disposizioni che impediscono l’accesso al pubblico impiego ai cittadini extracomunitari, esprime la sua forte preoccupazione per le modifiche legislative approvate presso la Commissione 14ma del Senato ed ora in corso di discussione alla Camera.

Sulla base di tali modifiche verrebbe “consentito” l’accesso soltanto agli stranieri ai quali detto accesso è in realtà già da tempo garantito da direttive comunitarie (rifugiati politici, titolari dello status di protezione sussidiaria, familiari di cittadini italiani, familiari di cittadini comunitari) apportando cioè una “innovazione” che in realtà non è affatto tale. L’accesso verrebbe inoltre “esteso” ai titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo (i cd lungo soggiornanti) escludendo cosi implicitamente tutti i titolari di un semplice permesso di soggiorno per lavoro.

Tale esclusione rappresenterebbe un passo avanti solo parziale e si porrebbe in contrasto con quanto stabilito da una giurisprudenza ormai consolidatissima dei Tribunali italiani: secondo detta giurisprudenza la questione deve ritenersi regolata dalla Convenzione OIL 143/75, che all’art. 10 stabilisce la parità tra cittadini e stranieri nell’accesso a qualsiasi tipo di lavoro consentendo poi limitazioni solo quando ciò sia indispensabile alla tutela dell’interesse nazionale (oltre ad alcune altre limitazioni specifiche indicate nell’art. 11, ma che non riguardano il pubblico impiego). (1)

L’art. 38 del TU pubblico impiego utilizza la medesima nozione di “interesse nazionale” per limitare l’accesso dei cittadini comunitari, sicchè ai lavoratori extracomunitari debbono ormai essere applicate soltanto le limitazioni che valgono anche per i comunitari. Quindi: esclusione dai concorsi pubblici per le posizioni di lavoro che comportino esercizio di pubbliche funzioni;libero accesso a tutte le altre posizioni.

La scelta operata nel ddl di considerare invece i soli lungosoggiornanti si pone in contrasto con un diritto già affermato dalla giurisprudenza e che sembrava ormai pienamente e definitivamente sancito.

Appare inoltre una scelta illogica e ingiusta ove si consideri che:

- una volta superato il principio della cittadinanza come garanzia di fedeltà e diligenza nella prestazione lavorativa, non ha più alcuna giustificazione la limitazione dell’accesso solo a determinate “tipologie” di stranieri;

- il mantenimento di limitazioni contrasta con gli stessi interessi della PA che ha solo da guadagnare da una estensione della platea all’interno della quale scegliere, mediante il concorso, i più meritevoli e preparati,indipendentemente dalla loro nazionalità;

- il superamento di questa barriera rappresenta un forte passo avanti in quella integrazione e diversificazione della forza lavoro straniera da più parti invocata; supera inoltre situazioni irrazionali, quali quelle di migliaia di infermieri extracomunitari che lavorano per anni all’interno dei nostri ospedali con rapporto di lavoro somministrato o a termine, salvo poi essere esclusi dai concorsi.

Per i predetti motivi l’ASGI fa appello alle forze politiche, affinchè, in occasione della modifica dell’art. 38 TU pubblico impiego in corso di discussione, modifichino detta norma consentendo che possano accedere al pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini comunitari, tutti i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.



ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE

(1) Ad es.: Tribunale di Como, sez. II civile - lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13, Tribunale di Siena, ordinanza dd. 03.09.2012,Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27.01.2012; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011;Tribunale di Genova, ordinanza n. 1329/11 dd. 19 giugno 2011 ; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011; Tribunale di Bologna, sentenza n. 528/2010 dd. 08.03.2011; Tribunale di Milano, ordinanza 4.4.2011; Tribunale di Lodi, ordinanza 18.2.2011; Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011; Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011 (est. Parodi), Trib. Biella 23.07.10 (ord) est Pitropaolo, T. c. Azienda Sanitaria Locale Biella, Tribunale di Milano, ordinanza dd. 11.01.2010; Tribunale di Rimini, ordinanza dd. 27.10.2009, confermata dal Tribunale di sede collegiale con ordinanza 15.02.2010, Trib. Milano 17.07.09, (ord.) est. Lualdi, Montes c. Asl Provincia di Milano 1, Corte di Appello di Firenze, sentenza dd. 28.11.2008, Trib. di Milano 01.08.08 San Paolo c. Cgil Cisl Uil, Pres. Vitali, est. Mennuni; Trib. Perugia 6.12.2006 est. Criscuolo, XX c. ASL Perugia; Trib. Imperia 12.9.06 est. Favalli, AB c. ASL 1 Imperiese; Trib. Genova, 26.6.04 est. Mazza XXX c. Ospedale San Martino di Genova;Corte Appello Firenze, ord. 2.7.02 n.281, XX c. Azienda Ospedaliera Pisana; TAR Liguria, 13.4.2001, pres. Balba, est. Sapone, RO c. Ente Ospedaliero)