ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
06.07.2013

Diritto antidiscriminatorio - Tribunale di Milano: Discriminatoria la riduzione degli organici degli insegnanti di sostegno rispetto alle necessitą dei singoli minori disabili

 
Il giudice ordina che nel prossimo anno scolastico vengano soddisfatte le richieste contenute nei Piani educativi individuali.
 
Tribunale di Milano, sez. I civ., ord. 06 luglio 2013 (Ledha e altri c. MIUR) (1056.79 KB)
 

Il giudice civile del Tribunale di Milano,  con ordinanza dd. 6 luglio 2013, accogliendo il ricorso presentato da sedici nuclei familiari con minori disabili e dalla Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), ha accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero dell’Istruzione nell’aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno inferiore  a quella necessaria per soddisfare le necessità rappresentate nei Piani educativi dei singoli minori elaborati dagli organismi scolastici a ciò preposti (GLH).

Alla luce di quanto previsto dalla normativa sull’azione giudiziaria antidiscriminazione, riguardo ai poteri del giudice di ordinare, anche  nei confronti della Pubblica Amministrazione, di mettere in atto  quanto necessario  per evitare possibili ripetizioni delle condotte discriminatorie accertate (art. 28 d.lgs. n. 150/2011), il giudice di Milano ha ordinato al Ministero dell’Istruzione che, per il prossimo anno scolastico 2013/2014, vengano rispettate le richieste di insegnanti di sostegno per il monte ore indicato nei Piani educativi individuali per i singoli minori con disabilità.

Il giudice ha ordinato pure il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto costituzionale al godimento di diritti fondamentali, quale quello all’istruzione, in condizioni di parità di trattamento, liquidandolo nella  misura simbolica di 250 euro per ciascuno dei minori.

Il giudice di Milano ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale e, nello specifico, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, nella quale si è espressamente affermato che il diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale, riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La  fruizione di tale diritto fondamentale deve essere assicurata attraverso  l’impiego di personale docente specializzato, chiamato ad adempiere alle ineliminabili forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili. A tale scopo, la legge 104/1992 prevede l’inserimento di specifico personale insegnante nella figura dell’operatore psico-pedagogico, da assumersi anche in deroga all’organico stabilito nei casi di disabilità più grave,  al fine della realizzazione di un piano educativo individualizzato a favore del minore disabile, anche mediante un certo numero di ore di sostegno identificate da un apposito organismo di esperti (GHL). Ne consegue che, il Piano educativo individualizzato di cui alla legge 104/92 ed il monte ore di sostegno, costituiscono i parametri di riferimento per assicurare agli alunni disabili l’effettiva integrazione scolastica e la fruizione del servizio educativo in condizioni di effettiva parità - o quanto meno di riduzione dello svantaggio – con gli alunni normodotati. L’amministrazione pubblica, pertanto, non può autonomamente ed arbitrariamente ridurre tale monte ore di sostegno senza recare un vulnus  al diritto fondamentale all’istruzione del minore disabile. Nè potrebbe farlo sostenendo ragioni di contenimento della spesa pubblica e di bilancio, perchè questo significherebbe condizionare un diritto fondamentale quale quello all’effettiva uguaglianza e parità di trattamento delle persone affette da disabilità, a seconda della situazione delle finanze pubbliche,  con ciò facendo venire meno la natura fondamentale del diritto medesimo.

La pronuncia del giudice di Milano segue analoghe decisioni dei giudici di merito (Tribunale di Milano, ord. 13.7.2011, ord. 06.09.2011; Trib. Milano, ord. 24.4.2012; Tribunale di Monza, ord. 09.05.2012; Trib. di Padova, ord. 08.05.2012). Si tratta, tuttavia, del primo caso in cui l’autorità giudiziaria ordina all’autorità ministeriale di porre rimedio, almeno per il futuro, alla discriminazione obbligandola a rispettare le dotazioni degli insegnanti di sostegno nei monte ore identificati dai Piani educativi individuali.

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Alberto Guariso e Livio Neri, del Foro di Milano.

 
» Torna alla lista