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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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09.07.2013

Approvata dal Senato la “Legge europea 2013”. L’iter ora si sposta alla Camera dei Deputati

 
Accesso al pubblico impiego anche per lungosoggiornanti, familiari di cittadini italiani o UE, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, nonchè diritto dei lungosoggiornanti all’assegno famiglie numerose.
 
Il testo del disegno di legge A.S. 588 (legge europea 2013) (176.3 KB)
Il testo dell'ordine del giorno n. G7.100 (sen. Uras e altri) approvato dal Governo come raccomandazione nella seduta del Senato dell'8 luglio 2013 (27.91 KB)
 

Nella seduta dell’8 luglio scorso, il Senato della Repubblica ha approvato il testo  del disegno di legge n. 588 (Legge europea 2013). L’iter del provvedimento si sposta ora, per la definitiva approvazione, alla Camera dei Deputati.

Il disegno di legge contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Precisamente, l'art. 8 del disegno di legge recita:

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

Il disegno di legge trae origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME,  in base ai quali i quali la prassi generalizzata di esclusione dai concorsi pubblici dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e dei lungo soggiornanti, sarebbe in contrasto con rispettivamente le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109. Tali procedimenti hanno avuto con ogni probabilità origine dall’esposto inoltrato dall’ASGI alla Commissione europea in data 31.10.2009 e dall’interrogazione proposta dalla Parlamentare europea Debora Serracchiani, alla quale aveva risposto in forma scritta la  Commissaria europea Ms. Malmström il 26 marzo 2010 (doc. n. E-6422/09EN, disponibile al link: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm e trascritto in lingua italiana al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it ).

Il disegno di legge intenderebbe dunque adeguare la normativa interna sul pubblico impiego e l’accesso ai concorsi e alle selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, evitando dunque il procedimento di infrazione del diritto UE che altrimenti la Commissione europea potrebbe promuovere ai sensi del Trattato UE.

Il disegno di legge non intende invece adeguare formalmente  la normativa sul pubblico impiego  al principio di parità di trattamento previsto a favore della  generalità dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti in Italia dall’art. 2 c. 3 del d.lgs. n. 286/98, facente riferimento alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975.

Oggi la giurisprudenza di merito e' decisamente orientata a riconoscere il diritto di partecipazione ai concorsi pubblici allo straniero titolare di un permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa, in relazione a quegli impieghi che non comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale, fondando tale diritto sugli obblighi internazionali alla parità di trattamento scaturenti dall’adesione e ratifica alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975 [da ultimo Tribunale di Como, ordinanza 15 maggio 2013).

Resistono, in senso contrario, un'isolata sentenza della Corte di Cassazione (n. 24170/2006), un parere del Consiglio di Stato (n. 2592/2003) e un parere del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 196/2004). 

La Corte Costituzionale, per parte sua, con l'ordinanza 139/2011 ha rigettato per inammissibilità un ricorso in materia, invitando il giudice ad adottare un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, e questo invito e' stato interpretato giustamente, da successive sentenze di merito, come un implicito sostegno all'orientamento "aperto".

Tale disegno di legge, dunque, se approvato dal Parlamento, non risolverebbe interamente il contenzioso relativo all’accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego.

La maggioranza parlamentare, tuttavia,  non ha avuto il coraggio di  fare chiarezza e di riformare la normativa specifica sul pubblico impiego nella direzione di chiarire la piena valenza degli obblighi scaturenti  dall’adesione e ratifica alla Convenzione OIL n. 143/1975 e dunque della piena legittimità dell’accesso ai rapporti di pubblico impiego degli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro e non solo di quelli protetti dal diritto UE ovvero i lungosoggiornanti, i familiari di cittadini italiani o UE e i rifugiati e titolari della protezione sussidiaria.

L'unico aspetto positivo e' che il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno (n. G. 7/100), presentato dai Senatori Uras et al., in cui si invita il Governo a fare chiarezza, con estrema urgenza, su tale materia, anche intervenendo con una interpretazione autentica che espliciti che, ai lavoratori dei paesi terzi, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno, occorre garantire parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, secondo le norme espressamente previste ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 2, del decreto legislativo n.  286 del 1998.

L’ ASGI si augura che tale ordine del giorno/raccomandazione non resti lettera morta, e che il suo accoglimento da parte del Governo non resti un fatto meramente formale.

Il disegno di legge n. AS 588 (“Legge europea 2013”) approvato dal Senato della Repubblica mira a risolvere anche la questione dell’incompatibilità con gli obblighi europei derivanti dalla direttiva 2003/109 della normativa e prassi italiane neganti l’accesso dei lungosoggiornanti all’assegno INPS nuclei familiari numerosi.

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

La normativa citata di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e norme applicative prevedono il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell’accesso al beneficio. Con circolare n. 9/2010, successiva al d.lgs. n. 251/07, l’INPS ha riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il diritto di ricevere il beneficio sociale.

Nonostante la previsione sulla parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, recepita con il d.lgs. n. 3/2007,    l’Inps e le autorità ministeriali non hanno inteso estendere espressamente anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti il diritto al beneficio sociale dell’assegno famiglie numerose. Ne è derivata una lunga lista di contenziosi giudiziari che, nella quasi totalità dei casi, si è risolta nel riconoscimento da parte dei giudici della titolarità dei lungosoggiornanti  a beneficiare della prestazione sociale e conseguente condanna dei Comuni e dell’INPS soccombenti al pagamento delle spese legali (per quanto concerne le ultime, si veda  al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&l=it  ).

L’art. 14 del disegno di legge n. AS 588 intende risolvere questa questione, alla luce anche del fatto che, nel frattempo, la Commissione europea ha avviato al riguardo una formale procedura di infrazione del diritto UE (n. 2013/4009), giunta alla fase di messa in mora ex art. 258 TFUE.. Anche in questo caso, tale procedura di infrazione è stata avviata con ogni probabilità a seguito dell’esposto inviato dal Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI nell’aprile del 2011.

L’art. 14 del disegno di legge, se approvato dal Parlamento,  equiparerà i lungosoggiornanti  ai cittadini italiani e comunitari nell’accesso alla prestazione sociale e, a tale scopo, prevede una copertura finanziaria  a decorrere dalla data del 1 luglio 2013.

Di seguito il testo dell’art. 14:

Art. 14.

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009)

1. All’articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1º luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro per l’anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Info: Senato della Repubblica (pagina dedicata al disegno di legge A.S. 588 con testo completo, relazione di accompagnamento,  dossier tematico e iter del provvedimento) .

 
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