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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.07.2013

Accesso dei lungosoggiornanti all’Assegno INPS nuclei familiari numerosi: A seguito dei ricorsi dei legali dell’ASGI, il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) dispone la concessione degli assegni

 
INPS e ANCI chiedono al Governo chiarezza sull’argomento.
 
Determinazione n. 33 dd. 17 giugno 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) (1871.29 KB)
Il messaggio del servizio ANCITEL al Comune di Roccavione (Cuneo) (54.51 KB)
 

A seguito dei ricorsi promossi dinanzi al giudice del lavoro dai legali dell’ASGI, il Comune di San Martino Buon Albergo (prov. di Verona), con determinazione n. 33 dd. 17.06.2013, ha disposto la concessione dell’assegno INPS nuclei familiari numerosi a favore di nove nuclei familiari di Paesi terzi lungosoggiornanti in Italia che ne avevano fatto richiesta e che inizialmente avevano ottenuto un diniego per mancanza del requisito di nazionalità italiana o comunitaria.

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni.

La normativa citata di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche e norme applicative prevedono il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria ai fini dell’accesso al beneficio. Con circolare n. 9/2010, successiva al d.lgs. n. 251/07, l’INPS ha riconosciuto anche ai cittadini di Paesi terzi, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il diritto di ricevere il beneficio sociale.

Nonostante la previsione sulla parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale contenuta nella direttiva europea n. 109/2003, recepita con il d.lgs. n. 3/2007,    l’Inps e le autorità ministeriali non hanno inteso estendere espressamente anche ai cittadini di Paesi terzi lungosoggiornanti il diritto al beneficio sociale dell’assegno famiglie numerose. Ne è derivata una lunga lista di contenziosi giudiziari che, nella quasi totalità dei casi, si è risolta nel riconoscimento da parte dei giudici della titolarità dei lungosoggiornanti  a beneficiare della prestazione sociale e conseguente condanna dei Comuni e dell’INPS soccombenti al pagamento delle spese legali (per quanto concerne le ultime, si veda  al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&l=it  ).

Al riguardo, c’è da segnalare il recente messaggio INPS n. 7990/13 dd. 15 maggio 2013, nel quale si afferma che  “resta  esclusivamente facoltà del  Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame” per cui “ l’Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune”, qualora quest’ultimo decida che i lungosoggiornati abbiano diritto alla prestazione sociale, anche in contrasto con la linea di chiusura finora seguita dalle istruzioni ministeriali. Ugualmente, l’INPS non può disporre la revoca dell’assegno, qualora questo sia stato concesso dal Comune, cui solo spetta decidere in merito.

Riguardo al procedimento per la concessione e erogazione dell’assegno, il messaggio INPS ricorda che «la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare da parte dei Comuni non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno ma, nel ricordare che “al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010)”, si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune».

Tale misura finisce spesso per scoraggiare i Comuni nel concedere l’assegno ai lungosoggiornanti, nel timore che possa sorgere in capo ai medesimi un’eventuale responsabilità per ‘danno erariale’ . Sembra doversi escludere tale eventualità in quanto proprio in relazione ai rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale, così giustamente chiariti dalla giurisprudenza, compito della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli enti locali, è quello  di operare, in caso di possibile contrasto tra una norma di diritto interno ed una norma di diritto dell’Unione europea, un’interpretazione  della norma interna conforme agli obblighi comunitari e, qualora questo non sia possibile, una disapplicazione della norma interna incompatibile con quella europea, di diretta ed immediata applicazione (principio del primato della norma di diritto europeo di diretta e immediata applicazione nell’ordinamento interno). Dunque, non si vede quale “responsabilità” per eventuale ‘danno erariale’ possa sorgere in capo al funzionario comunale che, concedendo l’assegno INPS ai lungo soggiornanti, semplicemente si conformerebbe agli obblighi derivanti dal rispetto del diritto dell’Unione europea e di un rapporto costituzionalmente corretto tra diritto europeo e diritto nazionale. Al contrario, proprio il rifiuto di concessione dell’assegno espone il Comune ad un danno economico per la collettività, qualora lo straniero ricorra ad un’azione giudiziaria antidiscriminatoria al termine della quale, in caso di soccombenza della parte convenuta, del resto altamente probabile come confermato dalle decine di cause sinora avviate, l’ente locale sarebbe condannato pure al pagamento delle  spese legali.

A seguito del crescente contenzioso giurisprudenziale, anche l’ANCI ha recentemente richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un intervento chiarificatore, così come sembrerebbe aver fatto anche l’INPS, come si evince dalla determina del Comune di San Marcino  Buon Albergo e dalla risposta fornita dal  servizio ANCITEL al Comune di Roccavione (CN).

 
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