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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.06.2013

Proroga del trattenimento dello straniero in un CIE: violate le garanzie difensive se non viene garantita la partecipazione e l'audizione dell'interessato

 
Corte di Cassazione, sezione VI Civile, ordinanza 26 febbraio - 18 giugno 2013, n. 15223
 
 
Accolto il ricorso di un cittadino straniero avverso il decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma in quanto il Giudice di pace ha adottato il provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato.
La Corte di Cassazione ha ribadito come in precedenti sentenze ((Cass. 4544/2010, 10055/2012 e successive conformi.) che a tale procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 del 1998, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un'interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all'istituto della proroga, tenuto conto che un'opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Cass. 4544/2010 e successive conformi.)”.

La sentenza
 
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