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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.06.2013

Gli inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione non saranno piu' d'ostacolo per gli stranieri nati in Italia

 
In vigore dal 22 giugno 2013 le modifiche alla legge sulla cittadinanza italiana. Il diritto puo' essere esercitato anche oltre il 19° anno di etą.
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stata pubblicato il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n.69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

In particolare all'art. 33 si legge :

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) 

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 
2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data. 

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Si ricorda che il Decreto - Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Si ringrazia Elena Rozzi per la segnalazione.
 
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