ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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30.05.2013

Inizia l'inter parlamentare il ddl che adeguerebbe la normativa sul pubblico impiego agli obblighi comunitari, consentendo l'accesso anche ai lungosoggiornanti, ai familiari di cittadini italiani o UE, ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria

 
La Commissione europea ha aperto due procedimenti per violazione del diritto UE
 
 

E’ stato assegnato alla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato il disegno di legge 588 (Legge europea 2013).

Il disegno di legge contiene, tra l'altro, disposizioni sull'accesso dello straniero al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Precisamente, l'art. 8 del disegno di legge recita:

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

Il disegno di legge trae origine dalle osservazioni rivolte alle autorità italiane dalla Commissione europea nell’ambito dei procedimenti preliminari di infrazione EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME,  in base ai quali i quali la prassi generalizzata di esclusione dai concorsi pubblici dei cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE, dei rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e dei lungo soggiornanti, sarebbe in contrasto con rispettivamente le direttive europee 2004/38, 2004/83 e 2003/109. Tali procedimenti hanno avuto con ogni probabilità origine dall’esposto inoltrato dall’ASGI alla Commissione europea in data 31.10.2009 e dall’interrogazione proposta dalla Parlamentare europea Debora Serracchiani, alla quale aveva risposto in forma scritta la  Commissaria europea Ms. Malmström il 26 marzo 2010 (doc. n. E-6422/09EN, disponibile al link: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html#sidesForm e trascritto in lingua italiana al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it ).

Il disegno di legge intenderebbe dunque adeguare la normativa interna sul pubblico impiego e l’accesso ai concorsi e alle selezioni pubbliche agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, evitando dunque il procedimento di infrazione del diritto UE che altrimenti la Commissione europea potrebbe promuovere ai sensi del Trattato UE.

Il disegno di legge non intende invece aprire le porte del pubblico impiego alla generalità dei cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e muniti di un permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa.

Oggi la giurisprudenza di merito e' decisamente orientata a riconoscere il diritto di partecipazione ai concorsi pubblici allo straniero titolare di un permesso che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa, in relazione a quegli impieghi che non comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale, fondando tale diritto sugli obblighi internazionali alla parità di trattamento scaturenti dall’adesione e ratifica alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975.

Resistono, in senso contrario, un'isolata sentenza della Corte di Cassazione (n. 24170/2006), un parere del Consiglio di Stato (n. 2592/2003) e un parere del Dipartimento della Funzione pubblica (n. 196/2004). 

La Corte Costituzionale, per parte sua, con l'Ordinanza 139/2011 ha rigettato per inammissibilità un ricorso in materia, invitando il giudice ad adottare un'interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, e questo invito e' stato interpretato giustamente, da successive sentenze di merito, come un implicito sostegno all'orientamento "aperto".

Tale disegno di legge, dunque, se approvato dal Parlamento, non risolverebbe interamente il contenzioso relativo all’accesso degli stranieri di Paesi terzi ai rapporti di pubblico impiego. Sarebbe auspicabile, inoltre, che nel disegno di legge venisse definitivamente chiarita la possibilità per gli infermieri di Paesi terzi non membri UE abilitati all’esercizio della professione infermieristica in Italia di partecipare ai concorsi pubblici per le posizioni di infermiere professionale, così come già previsto dalla lettura congiunta dell’art. 27 c. 1 lett. r bis T.U. imm. e dell’art.  40 c. 21 d.P.R. n. 394/99, e riconosciuto da giurisprudenza di merito pressoché unanime, ma ignorato in maniera  generalizzata dalle Aziende Sanitarie.

L’ASGI   si augura che il Parlamento  prenda spunto dall'esame del disegno di legge per ottenere che l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza sia recepito da un atto del Governo  o che il testo dell'art. 8 del disegno di legge sia emendato, rendendo la normativa sul pubblico impiego conforme agli obblighi internazionali di cui alla  Convenzione OIL n. 143/75 con il conseguente accesso ai rapporti di pubblico impiego che non implichino l’esercizio di pubblici poteri anche degli stranieri di Paesi terzi  non lungo soggiornanti, ma titolari di un permesso di soggiorno abilitante all’esercizio di attività lavorativa.

Si ringrazia per la segnalazione Sergio Briguglio.

 
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