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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.05.2013

Nuove ordinanze di tribunali italiani sul diritto dei lungosoggiornanti all'erogazione dell'assegno INPS per nuclei familiari numerosi

 
Ordinanze del Tribunale di Tortona e di quello di Gorizia.
 
Tribunale di Gorizia, sez. lavoro, ordinanza 17.05.2013 (196.29 KB)
Tribunale di Tortona, ordinanza dd. 03.05.2013 (1421.64 KB)
 

Due nuove ordinanze sono state emanate da giudici del lavoro riguardo al diritto di accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri UE all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98. Si tratta rispettivamente dell’ordinanza del Tribunale di Tortona del 3 maggio 2013 e di quella del Tribunale di Gorizia del 17 maggio 2013, con la quale sono stati  condannati rispettivamente i comuni di Sale e di Gorizia, nonché l’INPS, a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.

Sotto il  profilo del merito, i giudici  hanno rilevato che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia a vedersi riconosciuto l’assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani, deriva dalla norma di diritto UE di cui all’art. 11 della direttiva n. 109/2003. A tale riguardo, il giudice di Tortona e Gorizia hanno correttamente rilevato come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007), né avrebbe potuto farlo trattandosi di un  beneficio sociale riguardante l’assistenza genitoriale e dunque definibile tra le prestazioni essenziali secondo quanto previsto dal tredicesimo considerando alla direttiva 109/2003.

Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell’art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall’art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.

Le pronunce dei giudici di Tortona e di Gorizia seguono altre ordinanze dal medesimo contenuto pronunciate da altri tribunali italiani, le ultime delle quali del Tribunale di Alessandria (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2732&l=it )

Si ringraziano per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano e l’avv. Pietro Becci del Foro di Gorizia.

 
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