Con la sentenza n. 9687/13 depositata il 22 aprile 2013, la Corte di Cassazione, SS. UU. Civili, ha respinto il ricorso proposto dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano e Napoli, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Interno, contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011, con la quale era stato dichiarato illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 21 maggio 2008. Mediante tale d.P.C.M. era stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, in relazione all’esistenza di ‘comunità nomadi’ nei rispettivi territori e sulla base del quale erano state successivamente emanate tre ordinanze presidenziali per fronteggiare la suindicata emergenza, con contestuale nomina di altrettanti commissari straordinari.
Nel respingere il ricorso delle amministrazioni dello Stato e confermare la sentenza del Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione ha condiviso il ragionamento dell’organo di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo cui l’atto del Presidente del Consiglio dei Ministri era viziato da un difetto di istruttoria, perchè in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di ‘comunità nomadi’ nelle regioni interessate. Secondo la Cassazione, infatti, sotto questo profilo, la motivazione del d.P.C.M. appare priva di un elemento decisivo, perchè costitutivo della fattispecie legale, determinando un vizio di legittimità per eccesso di potere.
Trova così definitivo accoglimento il ricorso inoltrato contro il decreto governativo sull’”emergenza nomadi” da parte di European Roma Rights Center (ERRC) e da due cittadini bosniaci di etnia Roma.
Per approfondimenti: http://www.21luglio.org/images/Lo%20stato%20di%20emergenza.pdf