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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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13.05.2013

Richiedenti asilo: per l' accesso al gratuito patrocinio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non accetta le dichiarazioni sostitutive sui redditi

 
La lettera inviata all'Ordine degli Avvocati di Roma (491.8 KB)
Parere UNHCR - Richiedente asilo e Gratuito patrocinio - documentazione reddito (176.79 KB)
 
Nell’ambito dell’attività di supporto legale a richiedenti e titolari di protezione internazionale una rete di Associazioni (ASGI, Laboratorio 53, Associazione Progetto Diritti, Associazione Europa Levante, Senzaconfine, Focus- Casa dei Diritti Sociali, Arci – Roma, Save the children Italia, A buon diritto, Consiglio Italiano Rifugiati - CIR, Fondazione Centro Astalli) ha rilevato la prassi ormai consolidata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di richiedere la certificazione dell’autorità consolare competente per l’accesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato anche per i richiedenti la protezione internazionale.
Tale prassi trae origine dall’interpretazione che il suddetto Ordine dà della normativa in tema di accesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato. 
L’art. 79, co. 2, DPR 115/2002, infatti, prescrive che: “per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”. 
Il successivo art. 94, co. 2, DPR 115/2002, tuttavia, precisa che: “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione”. 
Stante la particolare situazione giuridica dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, impossibilitati a recarsi presso le autorità consolari del Paese di origine, l’art. 16, co. 2, del d.lgs 25/08 prescrive che: "Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’articolo 94 del medesimo decreto”. 
Dal combinato disposto delle ultime due norme citate emerge chiaramente come per il legislatore italiano, nel caso di istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato presentata da un richiedente/titolare di protezione internazionale, la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dell’attestazione consolare in merito è prevista “in ogni caso”, non essendo, di conseguenza, subordinata alla dimostrazione o all’allegazione delle motivazioni dell’impossibilità di produrla.

Ad affermarlo è anche l'UNHCR in un parere inviato proprio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'inizio del 2013.

Nonostante cio', il Consiglio dell’Ordine di Roma – disapplicando totalmente quanto previsto dalla normativa nazionale – continua a ritenere che i richiedenti la protezione internazionale debbano presentare la certificazione consolare di cui all’art. 79, co. 2, DPR 115/2002 ai fini dell’accesso al Patrocinio a Spese dello Stato (Si allegano, a titolo esemplificativo, alcune pronunce dell’Ordine ove si fa espresso riferimento alla carenza di documentazione di cui all’art. 79, co.2, DPR 115/2002, Doc.1).

Le Associazioni hanno dunque inviato venerdì 10 maggio 2013 una lettera ai Ministeri dell'Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale Forense, al fine di far richiamare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma affinché cessi tale prassi illegittima.