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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.05.2013

Tribunale di Busto Arsizio: Discriminatorio non concedere ai lungo soggiornanti l'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi

 
Con il recepimento della direttiva europea 109/2003 superato il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.
 
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza dd. 29.04.2013 (G.J. c. INPS e Comune di Sesto Calende) (535.83 KB)
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza dd. 29.04.2013 (L.A. c. INPS e Comune di Sesto Calende) (560.97 KB)
 

Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, con due ordinanze depositate il 23 aprile scorso,  ha accolto i ricorsi antidiscriminazione presentati da due cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro i dinieghi opposti dal Comune di Sesto Calende e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.

Il giudice di Busto Arsizio rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale.  Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), deve ritenersi norma superata per effetto della legislazione venuta in vigore successivamente. L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e determina di conseguenza un comportamento discriminatorio.

Il giudice di Busto Arsizio ha dunque  condannato il Comune di Sesto Calende  e l’INPS  a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale ai ricorrenti per l’anno 2012, per il quale il beneficio è stato richiesto . Le parti convenute sono state condannate pure al pagamento delle spese legali.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso, del foro di Milano.

 
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