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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.05.2013

Prestazioni sociali al cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno

 
Corte di Cassazione sentenza del 6 Maggio 2013 n. 10460
 
 
Accogliendo il ricorso di un cittadino straniero a cui la Corte d'Appello di Torino aveva ribadito la mancanza dei requisiti relativi alla residenza decennale continuativa previsti per l'ottenimento dell'assegno sociale, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto gia' affermato nella sentenza 14733/2011 :

"Il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’ indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti al cittadini italiani."

Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 6 maggio 2013 n. 10460


 
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