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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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16.04.2013

Due ordinanze del Tribunale di Alessandria sul diritto dei lungo soggiornanti all’assegno nuclei familiari numerosi

 
Le norme del T.U. imm. devono essere interpretate in maniera conforme alla direttiva europea n. 109/2003.
 
Tribunale di Alessandria, ordinanza dd. 11.04.2013 (R.G. 638-639-640/2012) (360.67 KB)
Tribunale di Alessandria, ordinanza dd. 12.04.2013 (R.G: 630/2012) (335.48 KB)
 

Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l’11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98, condannando i Comuni di Alessandria e di Serravalle Scrivia, nonché l’INPS a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.

Il giudice di Alessandria ha innanzitutto accolto il ricorso dei proponenti nelle modalità dell’azione giudiziaria antidiscriminazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 150/2011 con l’applicazione del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis ss c.p.c.. Infatti , in virtù di quanto consolidato nella giurisprudenza comunitaria, ai fini dell'accertamento della discriminazione, rileva unicamente l’effetto pregiudizievole che discende da un atto o comportamento, prescindendo  dalla motivazione addotta così come dall’intenzione di chi ha messo in atto la condotta, non rilevando dunque in alcun modo l’eventuale assenza del dolo, invece richiesto ai fini dell’accertamento in sede penale. Ne consegue, dunque, che la disparità di trattamento nell’accesso all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a basso reddito, a scapito dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali, deve essere affrontata con lo specifico rimedio giuridico dell’azione antidiscriminatoria.

Sotto il  profilo del merito, il giudice di Alessandria rileva che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia al percepimento dell’assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani , deriva dalla norma di diritto UE di cui all’art. 11 della direttiva n. 109/2003. Sulla base di quanto indicato dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nella sentenza Kamberaj (causa C- 571/10), il principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale costituisce regola generale, per cui ogni eventuale deroga deve essere interpretata restrittivamente ed essere espressamente prevista dalla legislazione nazionale di recepimento. A tale riguardo, il giudice di Alessandria correttamente rileva come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007), né avrebbe potuto farlo trattandosi di un  beneficio sociale riguardante l’assistenza genitoriale e dunque definibile tra le prestazioni essenziali secondo quanto previsto dal tredicesimo considerando alla direttiva 109/2003.

Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell’art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall’art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno della Fondazione italiana a finalità umanitarie  Charlemagne ONLUS.

 
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