ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.04.2009

Nel divieto di espulsione dello straniero convivente con parente o coniuge di nazionalitą italiana i concetti di nazionalitą e di cittadinanza sono intercambiabili

 
Il Giudice interviene contro la motivazione della Questura di Reggio Emilia che ha ritenuto di non poter applicare l'Articolo 19 II comma lett. C del T.U. D. Lgs. 286/1998 al parente entro il quarto gradi di cittadino italiano per naturalizzazione.
 
 
Si segnala l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 9 aprile 2009 che interviene sull'interpretazione della nozione di cittadinanza e la nozione di nazionalità nell'ambito dell'art 19 del T.U., laddove sancisce l'inespellibilità per "gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana".  
Secondo la Questura di Reggio Emilia tale previsione sarebbe applicabile soltanto ai familiari del cittadino italiano che ha acquisito la cittadinanza italiana per nascita e non per naturalizzazione. Tale interpretazione è però rigettata dal Giudice del Tribunale di Reggio Emilia in quanto assolutamente priva di consistenza giuridica.
I termini di nazionalità e cittadinanza sono perfettamente intercambiabili.  
Il termine nazionalità "non ha alcuna specifica denotazione sul piano del linguaggio giuridico e giuridicamente deve essere ritenuta equivalente alla nozione di cittadinanza, né si rammenta alcun precedente giurisprudenziale che autorizzi la distinzione proposta, atteso che nella giurisprudenza della S.C. l'uso dell'uno e dell'altro termine appare del tutto indifferente". 

Si ringrazia l'Avv. Anna Maria Tonioni per la segnalazione
 
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