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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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09.04.2013

Tribunale di Pescara: Discriminatorio negare al lungo soggiornante l’accesso all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi

 
La clausola di cittadinanza italiana o comunitaria va disapplicata perché in contrasto con la direttiva europea n. 109/2003.
 
Tribunale di Pescara, sez. lavoro, sentenza n. 4594/13 dd. 29.03.2013 (212.86 KB)
 

Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013,  ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell’Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.

Il giudice di Pescara rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale.  Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e va dunque disapplicato dall’amministrazione. Non avendolo fatto, il Comune di Montesilvano e l’INPS hanno messo in atto una discriminazione.

Il giudice di Pescara ha dunque  condannato il Comune di Montesilvano e l’INPS  a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale al ricorrente per l’anno 2011, oltre agli interessi legali .

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Cecilia Frondizi.

 
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