ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.04.2013

Il Servizio Civile Nazionale è collegato al principio costituzionale dei doveri di solidarietà sociale che devono accumunare tutta la popolazione residente e pertanto risulta discriminatoria l’esclusione dei giovani stranieri

 
Corte di Appello di Milano, sentenza n. 2183 del 20 dicembre 2012 (depositata il 22.03.2013 n. 1639/2013) (570.97 KB)
 

In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 9 gennaio 2012, la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino pachistano e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS, ha accertato la natura discriminatoria del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale pubblicato nel settembre 2011, nella parte in cui  richiede la cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione.

La Corte di Appello di Milano, innanzitutto, ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I giudici di appello di Milano hanno infatti rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che in tema di tutela avverso atto o comportamenti discriminatori, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non solo con riferimento al procedimento cautelare previsto inizialmente dall’art. 44 T.U. immigrazione e dall’art. 4 d.lgs. n. 215/2003, ma anche alla successiva fase di merito, ivi comprese le situazioni in cui il comportamento discriminatorio dedotto sia conseguenza o consista nell’emanazione di un atto della Pubblica Amministrazione (Cassazione n. 3670/2011 e n. 7186/2011). Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dal tenore letterale dell’art. 28 d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale “con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno ache non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando anche nei confronti della Pubblica Amministrazione ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti”.

Nel merito, i giudici di appello di Milano respingono la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il requisito di cittadinanza italiana sarebbe necessario in quanto il Servizio Civile Nazionale avrebbe fondamento nei principi costituzionali di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost. Secondo invece i giudici di appello, le finalità descritte dalla legge istitutiva del SCN, una volta che tale servizio non è più qualificabile come sostitutivo del servizio militare obbligatorio,  non possono essere in alcun modo collegate alla nozione di difesa della patria, quanto al principio dei doveri reciproci di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. I giudici sottolineano che l’adempimento a tali doveri di solidarietà e di concorso al progresso  materiale e spirituale della società deve accumunare tutta la comunità dei residenti, e non solo quella dei cittadini in senso stretto.  Ne consegue pertanto l’irragionevolezza dell’esclusione dei giovani stranieri dall’istituto del Servizio Civile Nazionale.

a cura del Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS e Progetto Antenne territoriali antidiscriminazioni di Roma e Firenze. Progetto ASGI con il sostegno finanziario dell'Open Society Foundations.