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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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26.03.2013

Conversioni delle patenti di guida serbe possibili dall’8 aprile con l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale con la Repubblica di Serbia

 
La conversione automatica senza esami solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni.
 
Il testo della circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture - Direzione generale Motorizzazione civile dd. 18.02.2013 (72.38 KB)
Il testo dell'Accordo bilaterale tra Repubblica Italiana e Repubblica di Serbia in materia di conversione delle patenti di guida (2.05 MB)
Tabelle di equipollenza delle patenti di guida previste dall'Accordo bilaterale Italia-Serbia (1290.78 KB)
Allegato n. 1 - Elenco dei Paesi per i quali sussiste l'equipollenza delle patenti di guida (conversione) (550.73 KB)
 

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione generale per la Motorizzazione, dd. 18 febbraio 2013, n. 4333, rende noto che il giorno 8 aprile entrerà in vigore l’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia in materia di conversione di patenti di guida.

Di conseguenza, a decorrere dall’8 aprile, potranno essere accettate domande di conversione relative a patenti di guisa serbe, in corso di validità, che dovranno essere presentate agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Sulla base di quanto previsto dall’Accordo bilaterale la conversione della patente di guida serba non è possibile qualora questa sia stata acquisita successivamente all’acquisizione della residenza in Italia. Ugualmente la conversione sarà automatica, senza necessità di esami, solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento della presentazione dell’istanza. Coloro che invece avessero maturato un’anzianità di residenza superiore ai quattro anni, potranno richiedere la conversione della patente di guida serba, ma contestualmente alla consegna della patente di guida italiana, verrà loro notificato un provvedimento di revisione ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada con la conseguente necessità di sottoporsi ad un esame teorico e pratico. Il mancato superamento di tali esami comporta il ritiro della patente.

L’accordo inoltre prevede che contestualmente alla conversione della patente di guida serba in quella italiana, la prima verrà ritirata dagli uffici della Motorizzazione Civile per la consegna alle autorità diplomatiche- consolari serbe in Italia e non potrà essere restituita a coloro che ne erano in possesso nemmeno in caso di mancato superamento degli esami eventualmente prescritti  in sede di revisione della neo-patente italiana.

Per la richiesta di conversione della patente di guida serba, gli interessati dovranno produrre alla Motorizzazione Civile un certificato di validità ed autenticità della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico- consolari serbe presenti sul territorio italiano.

L’accordo bilaterale tra Italia e Serbia in materia di conversione delle patenti di guida avrà validità di cinque anni.

 

Info: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture

 
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