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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.03.2013

Tribunale di Bergamo: Due ordinanze estendono l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi anche ai cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti

 
Va applicato il principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva n. 109/2003.
 
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ordinanza dd. 24 gennaio 2013 (2.41 MB)
Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ordinanza dd. 15 marzo 2013 (6.15 MB)
 

Il Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, con due ordinanze, rispettivamente dd. 24 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013, ha accolto i ricorsi/azioni giudiziarie antidiscriminazione presentati da cittadini stranieri lungo soggiornanti in Italia ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 286/98 di recepimento della direttiva europea 109/2003, avverso i provvedimento di diniego all’accesso all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi  previsto dall’art. 65 l. 448/98 a favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori e riservato dalla legislazione italiana ai soli cittadini italiani e di Paesi membri dell’Unione europea.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di applicazione, l’assegno per i nuclei familiari numerosi viene concesso dai Comuni di residenza, e poi erogato dall’INPS, previa trasmissione dei dati dei beneficiari da parte dei Comuni medesimi.

Con l’ordinanza del 15 marzo 2013, il giudice del lavoro di Bergamo rileva che il Comune di Osio Sotto (BG) aveva inizialmente  negato al richiedente la prestazione, attenendosi alle circolari INPS che precisano come questa non possa essere allo stato attuale estesa ai cittadini stranieri lungo soggiornanti in virtù della clausola di nazionalità prevista dalla normativa nazionale. A seguito della presentazione del ricorso, il Comune aveva preso atto del mutato atteggiamento dell’INPS che, in autotutela, aveva disposto l’accoglimento dell’istanza, a seguito delle diverse sentenze maturate in diversi tribunali italiani ed in particolare in quello di Milano affermanti il diritto dei lungo soggiornanti a beneficiare della prestazione. Pertanto, il  Comune aveva disposto  la concessione del beneficio a favore del ricorrente.

Il giudice del lavoro di Bergamo innanzitutto ha affermato che la concessione ed erogazione della prestazione oggetto del ricorso attraverso il provvedimento assunto in autotutela dalle amministrazioni convenute fa cessare solo parzialmente l’oggetto del contendere, restando immutato l’interesse dal ricorrente innanzitutto all’accertamento della discriminazione operata dalle amministrazioni convenute e pure all’eventuale  risarcimento del danno e alla decisione concernente le spese processuali.

Al riguardo, il giudice del Tribunale di Bergamo rileva come sia pacifico che la direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti prevede un principio di parità di trattamento nella materia delle prestazioni sociali di natura assistenziale,  e che nella normativa nazionale di recepimento l’Italia non si è avvalsa di alcuna deroga a tale principio, e che peraltro, ogni eventuale deroga non sarebbe stata estensibile a prestazioni volte a sostenere i carichi familiari, aventi natura essenziale ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea medesima (tredicesimo considerando). Il giudice rileva inoltre come l’assegno per il nucleo familiare numeroso ha natura di prestazione assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia e sulla composizione del nucleo familiare (Cassazione civ., n. 24278/08).

Pertanto, il giudice di Bergamo rileva come l’assegno per i nuclei familiari numerosi spetti anche ai cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti, in virtù del fatto che la norma di recepimento della direttiva europea ha certamente  modificato la normativa nazionale preesistente in materia.

Pertanto, il giudice di Bergamo ha concluso  che il Comune di Osio Sotto ha messo in atto un comportamento discriminatorio e a nulla rileva il fatto che sia stato indotto a tale comportamento da istruzioni amministrative emanate dall’INPS, sia perché le circolari amministrative  sono atti meramente interni alla pubblica amministrazione e non vincolanti, sia perché ai fini dell’accertamento della discriminazione, ha rilevanza soltanto l’oggettivo pregiudizio che discende dal comportamento denunciato, a prescindere dall’intenzionalità della condotta (Tribunale di Genova 24 settembre 2012).

Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Osio Sotto e ha ordinato al medesimo di astenersi dal compimento, nel futuro, di analoghi atti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni assistenziali. Il Comune è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Marta Lavanna, del Foro di Bergamo.

 

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della  Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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