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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.02.2013

Tribunale di Tortona: Il giudice ordina all’INPS di non negare l’assegno famiglie numerose ai lungo soggiornanti

 
Nuova ordinanza giudiziaria sulla mancata attuazione della direttiva 109/2003.
 
Tribunale di Tortona, ordinanza dd. 23.02.2013 (1667.13 KB)
 

Il Tribunale di  Tortona, con ordinanza, depositata  il 23 febbraio 2013,   ha riconosciuto ad un  cittadino  straniero di Paesi terzo non membro dell’UE, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione da lui  presentato con la rappresentanza degli  avvocati dell’ASGI, contro il Comune di Viguzzolo e l’INPS che avevano inizialmente rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.

Nel corso del procedimento giudiziario, ed in vista dell’udienza, il Comune di Viguzzolo aveva rivisto la propria posizione ed aveva concesso l’assegno al ricorrente, inserendolo il suo nominativo nell’apposito elenco  inviato all’INPS. Da parte sua, l’INPS, preso atto della decisione del Comune, aveva ritenuto che l’assegno fosse regolarmente pagabile, in quanto il potere concessorio del beneficio spetta ai Comuni, mentre l’INPS riveste un ruolo di ente erogatore della prestazione. Il ricorrente, aveva dunque  rinunciato alla propria domanda di condanna di Comune e INPS  al pagamento dell’assegno, ma ribadiva la richiesta al giudice di accertare il comportamento discriminatorio messo in atto da  INPS e  Comune di Viguzzolo e di ordinare loro di farlo cessare anche per gli aspetti di natura collettiva della discriminazione messa in atto, accogliendo per il futuro le istanze di concessione ed erogazione dell’assegno famiglie numerose presentate da cittadini extracomunitari titolari dello status di lungo soggiornanti in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito.

Il giudice di Tortona ha accolto il ricorso, dichiarando la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra ricorrente e Comune di Viguzzolo, ordinando invece all’INPS, in qualità di mandatario ex lege dell’ente locale, di far cessare la condotta discriminatoria messa in atto, non negando il pagamento dell’assegno famiglie numerose ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti titolari degli altri requisiti previsti dalla legge, e dunque equiparandoli ai cittadini nazionali.

L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Il giudice di   Tortona ha così riaffermato  la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a  beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di  assistenza sociale contenuta nell’art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice di Tortona  ha fatto  presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente  sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto  nell’art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice di  Tortona, infatti, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell’art. 34 della Carta di Nizza,  con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Il giudice ha interpretato la normativa interna e comunitaria alla luce della  sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, Kamberaj c- Istituto per l‘Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen). Qui, i  giudici di Lussemburgo hanno ricordato che  dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all’uguaglianza, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007).

La pronuncia del giudice di Tortona  segue ad analoghe ordinanze e sentenze del medesimo Tribunale di Tortona e di  altri Tribunali italiani (Gorizia, Milano, Padova, Venezia), tutte favorevoli all’accesso degli stranieri di Paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi (in proposito si veda ai link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it; http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2584&l=ihttp://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2434&l=it http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2387&l=it ) .

Di recente, sulla questione è intervento pure l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Con una lettera inviata dal  suo presidente, Graziano Delrio, al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare chiarezza. La lettera richiede al Governo  “l'emanazione di una specifica direttiva del ministero che possa dare espressamente agli Enti locali l'indicazione sulla concessione dell'assegno familiare anche ai cittadini non comunitari 'soggiornanti di lungo periodo'''.

L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell'art. 65 della l. n. 448/1998  (D.M. 21.12.2000, n. 452). La domanda per l'erogazione del beneficio deve essere presentata  al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio  dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Nonostante la previsione sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003,   l’Inps e le autorità ministeriali continuando a sostenere  che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l’assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti, con questo esponendo gli enti locali a contenziosi giudiziari che poi finiscono a determinare un carico di spese legali per i Comuni soccombenti. 

Di conseguenza, di recente  si sono  moltiplicate le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all’INPS per l’erogazione. E’ il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso,  cui successivamente l’INPS provinciale ha dato regolare seguito provvedendo all’erogazione degli assegni alle famiglie. Iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni italiani (Ravenna, Monfalcone,…). (in proposito si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2557&l=it ) .

 L’ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all’accesso all’assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l’ASGI ha presentato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo l’apertura di un’indagine dell’organo europeo sulla questione al fine dell’eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

A cura del Servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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