ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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25.02.2013

Possiede i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana il cittadino straniero nato in Italia anche in caso di tardiva residenza legale

 
Decreto del Tribunale di Imperia del 10 settembre 2012
 
 
Il ragazzo nato in Italia da genitori Albanesi richiede cittadinanza per nascita ex art 4 comma 2° n. 91/1992 al Comune di Imperia in quanto residente sul territorio nazionale fino alla maggiore età.

A seguito di rigetto del Comune motivato dalla mancanza della residenza legale dei genitori al momento dell'iscrizione anagrafica (genitori però in regola con il permesso di soggiorno) viene proposto ricorso poi accolto dal Tribunale di Imperia con sentenza 11 settembre 2012 :
"Tale norma [l'art 4 comma 2° 91/1992] stabilisce, quali unici presupposti per l'ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all'ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all'anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia. La ratio della norma in questione consiste nell'esigenza di favorire l'acquisto della cittadinanza da parte di persone che, essendo nate nel nostro paese e avendovi continuativamente abitato, sono verosimilmente del tutto integrate nel nostro tessuto sociale, economico e culturale. Non possono quindi essere introdotti in via amministrativa limiti all'acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge del 1992, che ne frustrino gli intenti".

Il decreto

Fonte : ANOLF
 
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