ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
25.02.2013

Asilo - E' competente l'ultimo Stato a cui il minore straniero ha presentato la richiesta di protezione

 
Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea nella causa C-648/11
 
 
La vicenda riguarda due minori aventi la cittadinanza eritrea ed uno con cittadinanza irachena e di origine
curda che hanno presentato domanda di asilo nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno rilevato che essi avevano già presentato domande di asilo in altri Stati membri, ossia, Italia e Paesi Bassi. Ritenendo che detti Stati fossero competenti ad esaminare le domande,veniva deciso il trasferimento dei minori in questione a tali Stati membri.

L’importanza preminente dell’interesse superiore del minore, prevista nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere considerata decisiva al fine di individuare lo Stato
competente fra tutti quelli che hanno ricevuto una domanda d’asilo. Ciò va reso, inoltre, compatibile con gli obiettivi di chiarezza e di rapidità richiesti dal regolamento per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. Pertanto, la competenza deve essere attribuita allo Stato membro che si trovi nella posizione migliore per valutare cosa sia nel miglior interesse del minore. Tale Stato membro risulterà essere di norma quello in cui si trova il minore e che, generalmente, è lo Stato membro che ha ricevuto l’ultima
domanda d’asilo. Detto Stato è quello che dispone dell’esame del minore e della possibilità di tenere in considerazione quelli che, secondo la sua percezione, costituiscono i suoi interessi.
Inoltre, sia per ragioni temporali sia in considerazione dell’esigenza di garantire il miglior trattamento dei minori, non è opportuno sottoporre tali richiedenti asilo a trasferimenti che non
siano strettamente necessari.

Il criterio secondo cui sarà competente lo Stato membro dell’ultima domanda di asilo si giustifica solo in quanto offre le garanzie migliori, in via di principio, di soddisfare il miglior interesse del minore. Di conseguenza, qualora, in un caso determinato, tale considerazione sia esclusa, lo stesso interesse del minore esige che siffatto criterio non sia applicato.

Il Comunicato stampa

Le conclusioni dell' Avvocato generale della CGE
 
» Torna alla lista