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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.02.2013

Bando indetto dalle Fondazioni CR di Torino e Forlì per borse di tirocinio all’estero per neo-laureati riservate ai soli cittadini italiani

 
ASGI: “Violati anche gli obblighi derivanti dal diritto UE. Necessario rivedere la normativa nazionale sui tirocini professionali”.
 
Il parere inviato dall'ASGI in merito al bando "Master talenti" indetto dalle Fondazioni CR di Torino e Forlì (558.84 KB)
 

L’ASGI ha inviato un proprio parere in merito al bando intitolato “Master dei talenti neolaureati 2013” indetto dalla Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino), con il contributo della stessa e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha per scopo quello di premiare tramite delle borse di studio finalizzate ad attività di tirocinio all’estero presso le sedi rese disponibili dalle aziende e dagli enti partner i migliori neolaureati presso i poli universitari del Piemonte, della Valle d’Aosta e di Forlì (scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2013) . Tale bando è consultabile alla pagina web : http://www.fondazionecrt.it/repository/documenti/attivita/Talenti_neolaureati/2013_Talenti_Neo_BANDO.pdf

Mediante il  bando gli enti promotori  intendono: - promuovere e sviluppare le abilità e le competenze professionali dei giovani favorendo la mobilità internazionale; - creare opportunità di formazione al fine di ampliare e sviluppare l’adattabilità anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione; - far rifluire a livello locale le esperienze e le competenze maturate all'estero.

Nel bando, all’art. 3 vengono enunciati i requisiti soggettivi dei destinatari del bando stesso: fra questi vi sono l’età minima e massima, l’ottenimento della laurea presso uno degli atenei indicati, il voto di laurea non inferiore ad un certo punteggio, il conseguimento della stessa all’interno di un dato periodo temporale.

Compare però al n. 2 della disposizione il requisito della cittadinanza italiana come elemento soggettivo obbligatorio per partecipare alla selezione fra i beneficiari delle provvidenze economiche di cui sopra.

Nel proprio parere, inviato oltrochè ai Presidenti delle due Fondazioni bancarie, anche all’UNAR e alla Commissione europea, l’ASGI mette in evidente come detto requisito di cittadinanza presenti profili di illegittimità poiché costituisce una discriminazione a danno di tutti i neolaureati di cittadinanza  straniera, siano essi appartenenti a Stati membri dell’UE ovvero a Paesi terzi, in violazione delle norme del diritto dell’Unione Europea, dei principi costituzionali di uguaglianza e delle norme del diritto interno italiano.

Nel parere, l’ASGI ricorda come la Corte di Giustizia Europea abbia da tempo riconosciuto, a partire dalla sentenza Collins (causa C- 138/02, par. 63) che, “tenuto conto dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione e dell’interpretazione giurisprudenziale del diritto alla parità di trattamento di cui godono i cittadini dell’Unione, non si può escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 48 c. 2 del TCEE (ora 45 TFUE), il quale è un enunciato del principio fondamentale della parità di trattamento garantito dall’art. 6 TCEE (ora art. 18 TFUE) , prestazioni destinate a facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato  del lavoro di uno Stato membro”.   Ugualmente, le borse di studio e gli aiuti al mantenimento negli studi costituiscono un “vantaggio sociale” ai sensi dell’art. 7, 2° co., reg. 1612/68 (ora art. 7, 2° co., Reg. UE 492/2011) e, in quanto tali, debbono essere riconosciuti ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea alle medesimi condizioni dei cittadini nazionali (cfr. CGE, sent. Deborah Latrie-Blum vs. Land Baden-Wuttemberg, cc. 66/85).

Inoltre, l’art. 12 del Reg. 1612/1968 (ora Reg. UE, 492/2011, art. 10) prevede che i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, siano ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini “nazionali”, se i figli stessi vi risiedono. Tale principio di parità di trattamento va inteso come comprensivo di tutti quei provvedimenti (com’è il caso degli aiuti offerti dalla Fondazione CRT nel caso di specie) miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento, ivi compresi gli aiuti, i sussidi e le borse di studio (cfr. CGE, sent. 15.03.1989, Echternach e Moritz, cc. 389/87 e 390/87).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha chiarito da lungo tempo ormai come  non sia compatibile con le norme di diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori di Paesi membri e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi, e sul corrispondente principio di parità di trattamento nell’accesso ai benefici e alle prestazioni sociali e, specificamente a quelli relativi all’istruzione e alla formazione professionale,  una normativa nazionale che limiti tale parità di trattamento ai soli sussidi all’istruzione impartiti nel Paese ospitante, escludendo o ponendo condizioni anche solo indirettamente discriminatorie con riferimento invece ai sussidi per la partecipazione a corsi di istruzione e perfezionamento educativo o professionale in Paesi esteri, ivi compresa la situazione in cui il cittadino comunitario residente nel Paese ospitante o il suo familiare richiedano un sussidio per la partecipazione a corsi di istruzione o perfezionamento professionale nel Paese di cui possiedano la cittadinanza. Si veda in proposito  la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Carmina di Leo, cittadina italiana residente in Germania, contro il Land di Berlino,  dd. 13.11.1990, causa C-308/89 e, più recentemente la sentenza nel caso Commissione europea c. Paesi Bassi dd. 14 giugno 2012 (causa C- 542/09), ove la Corte di Giustizia ha constatato che il Regno dei Paesi Bassi, imponendo una condizione di anzianità di residenza in materia di accesso ai finanziamenti per gli studi superiori all'estero, non ha adempiuto gli obblighi incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità e al principio di parità di trattamento in materia di benefici sociali (G.U. L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1).

Secondo l’ASGI, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha  riconosciuto che l’ uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini di Stati membri dell’UE costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea (CGE, Mangold,  sentenza 22 novembre 2005, causa C-144/04), espressione dei valori fondamentali dell’ordinamento comunitario per cui il correlato “principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico” , inclusi dunque i rapporti contrattuali  tra privati (Corte di Giustizia, 12.12.1974 causa 36/74 B.N.O. Walrave). In altri termini, il principio di eguaglianza e di non discriminazione dispiega i suoi effetti non solo nei rapporti verticali tra cittadino europeo e Stato membro, ma anche nei rapporti orizzontali tra privati (in questo senso anche CGE, sentenza 6 giugno 2000, Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano, causa C-281/98) e dunque deve necessariamente vincolare anche soggetti di diritto privato quali le Fondazioni bancarie nell’offerta al pubblico di beni e servizi.

La vicenda del bando indetto dalle due Fondazioni evidenzia anche la necessità di rivedere la legislazione nazionale sui tirocini professionali, in quanto questa appare in palese violazione degli obblighi derivanti dal diritto UE e dal rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione. Alcuni dei tirocini professionali previsti dal bando saranno infatti regolamentati dalla normativa nazionale, e dunque potranno avvalersi dei meccanismi di rimborso e dei finanziamenti previsti dal Ministero del Lavoro. Si fa qui  riferimento alle norme di diritto interno italiane di cui all’art. 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri per la realizzazione di interventi di tirocinio formativo e di orientamento di cui all’art. 18 della legge n. 196/97, che  pongono condizioni discriminatorie per l’accesso  dei cittadini stranieri a tali forme di formazione professionale e di incentivazione all’accesso nel mercato del lavoro. Tale norma infatti prevede la limitazione all’utilizzo dei tirocini formativi da parte dei cittadini comunitari regolarmente soggiornanti in Italia per le  sole esperienze professionali in Italia, con l’esclusione dunque della possibilità di accedere a tirocini formativi professionali previsti all’estero (“Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia….”). Le medesime norme subordinano l’accesso ai tirocini formativi da parte di cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea alla condizione di reciprocità e a criteri e modalità definite con  successivo decreto, il quale ha previsto tale possibilità solo ed esclusivamente in relazione a tirocini da effettuarsi nei Paesi terzi di origine dei  cittadini extracomunitari  ancora residenti in tali Paesi al fine del loro inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano in Italia o all’interno dei Paesi di origine medesimi ovvero allo sviluppo di attività imprenditoriali autonome nei Paesi di origine (D M. 22 marzo 2006, poi sostituito dal D.M. 29.01.2013). Nulla dunque viene previsto a favore dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, per i quali non viene in alcun modo preso in considerazione il   principio di parità di trattamento in materia di borse di studio e formazione professionale contenuto nella direttiva n. 109/2003 a favore dei lungo soggiornanti o il principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e loro familiari e lavoratori nazionali di cui alla Convenzione OIL n. 143/1975, richiamata all’art. 3 c. 3 del  T.U. immigrazione. E’ d’altro canto vero che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, la disciplina dei tirocini professionali appartiene alla competenza normativa delle regioni, per cui  la normativa nazionale può trovare applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale

L’ASGI ha dunque auspicato che  il requisito della cittadinanza italiana, previsto dall’art. 3, n. 2, del Bando Master dei Talenti Neolaureati, ai fini dell’accesso alle borse di tirocinio assegnate dalla Fondazione CRT e della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì,  venga abrogato e che il bando venga riaperto  prevedendo la possibilità di partecipazione anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e di Stati terzi non membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia in base alle disposizioni vigenti.

a cura del  Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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