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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.12.2012

Tribunale di Milano: I cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE non possono essere esclusi dai concorsi pubblici

 
Il giudice ordina la riapertura dei termini di ammissione ad un concorso pubblico per infermieri indetto nella Regione Marche.
 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ord. dd. 19.11.2012 (RG 5301/12) (286.61 KB)
 

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 19 novembre 2012 (RG 5301/12), ha  accolto il ricorso presentato congiuntamente da un’ infermiera professionale di Paese terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto queste ultime bandi di concorso per l’assunzione di  infermieri prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro  Stato membro dell’Unione europea, ed escludendo dunque gli infermieri di nazionalità extracomunitaria, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98 (lungosoggiornanti) ovvero del permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’ di cui all’art. 27 d.lgs. n. 286/98.

Secondo il Tribunale di Milano, l’esclusione dai rapporti di pubblico impiego degli stranieri di Paesi terzi non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia non è legittima in quanto viene a costituire una violazione dell’art. 2 c. 3 d.lgs. n 286/98, che dispone un principio di parità di trattamento il quale, in osservanza della citata Convenzione OIL n. 143/1975, deve estendersi anche alla fase dell’accesso al lavoro, con le uniche eccezioni di quei rapporti di impiego per i quali la condizione di cittadinanza risponda ad un obiettivo interesse dello Stato.

Accogliendo le motivazioni dei ricorrenti, il giudice del Tribunale di Milano ha fatto presente che il richiamo a norme di diritto internazionale pattizio  che costituiscono parametri interposti di valutazione della legittimità costituzionale delle norme di legge interne, anche successive, può legittimare un’interpretazione costituzionalmente orientata di queste ultime, alla luce degli obblighi internazionali.

Facendo anche presente l’esigenza di un’interpretazione coerente del quadro normativo, anche alla luce dei criteri sanciti dal diritto dell’Unione europea e  a quanto previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, il concetto di ‘interesse dello Stato’ posto dalla Convenzione OIL n. 143/1975 quale condizione di legittimità per restringere l’accesso al lavoro dei lavoratori migranti di Paesi terzi, deve ritenersi limitato a quei rapporti di pubblico impiego che implichino l’esercizio di pubblici poteri, cui non appartiene la mansione degli infermieri professionali, di natura strettamente tecnica.

Sebbene l’Azienda Ospedaliera di Lecco abbia, successivamente alla proposizione  del ricorso, ammesso ‘con riserva’  la ricorrente individuale alla procedura concorsuale, dalla quale, nelle more del procedimento giudiziario, è stato poi esclusa per il mancato superamento della prova di idoneità, il giudice non ha inteso dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il pronunciamento conservava la sua utilità per eliminare la situazione di incertezza sulla sussistenza “ab origine” del diritto alla partecipazione al concorso dell’infermiera straniera, considerata l’ampia tutela che l’ordinamento nazionale e sopranazionale accorda alla parità di trattamento nell’accesso al lavoro.

Nel caso invece dell’altra parte convenuta, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, poiché al momento della pronuncia giudiziale le prove selettive non hanno ancora avuto inizio, il giudice ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, onde consentire agli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di presentare le loro candidature, ordinando all’Azienda sanitaria medesima di pubblicare il provvedimento sui siti internet.

Le due Aziende sanitarie sono state condannate al pagamento delle spese legali per il procedimento.

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Guariso, del Foro di Milano.

L’azione giudiziaria è stata promossa da ASGI nell’ambito del progetto di servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dei migranti, promosso con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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