ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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19.11.2012

A seguito dell’azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI e APN, il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) revoca l’ordinanza in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri

 
Revocata l’ordinanza che prevedeva controlli sistematici della polizia locale sugli stranieri che chiedevano l’iscrizione anagrafica.
 
L'ordinanza n. 15 dd. 26.10.2012 del Comune di Boffalora Sopra il Ticino (3.12 MB)
L'ordinanza n. 21 dd. 30/09/2008 del Comune di Boffalora Sopra Ticino (90.01 KB)
 

A seguito dell’azione giudiziaria anti-discriminazione promossa dinanzi al Tribunale di Milano da ASGI,  Avvocati per Niente e da una cittadina straniera di nazionalità albanese, il Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino (prov. di Milano) in data 26 ottobre 2012 ha revocato l’ordinanza n. 21 che aveva emanato il 30 settembre 2008 in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, e ha disposto la decorrenza dell’iscrizione anagrafica della ricorrente retroattivamente dalla data della richiesta, inizialmente negata, provvedendo anche  al pagamento delle spese legali dei ricorrenti.

Con la  nuova ordinanza (n. 15 dd. 26.10.2012), il Sindaco ammette la necessità di revocare l’ordinanza n. 21/2008 “al fine di ricondurre l’attività amministrativa in materia di iscrizione anagrafica a coerenza con i principi generali dell’ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo”.

I ricorrenti, con la loro azione giudiziaria, avevano infatti evidenziato come l’ordinanza del Sindaco di Boffalora Sopra Ticino del 2008 veniva in violazione di norme dell’ordinamento italiano ed europeo, in quanto, tra l’altro: a)  interveniva indebitamente su una materia, l’iscrizione anagrafica,  di stretta competenza legislativa statuale; b)  attribuiva indebitamente all’autorità di Polizia Locale poteri di  accertamento della regolarità del soggiorno nel territorio italiano dei soggetti extracomunitari che la legislazione nazionale demanda unicamente  ai competenti uffici statali e questo anche con riferimento agli stranieri ricongiuntisi con i propri familiari (si veda Tribunale di Brescia, ordinanza n. 588/2011, Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 15 marzo 2011); c) introduceva nuovi requisiti ai fini di iscrizione anagrafica non previsti dalla legislazione nazionale primaria e secondaria di settore, quali ad es. il possesso del passaporto o documento equipollente, rendendo così impossibile l’iscrizione anagrafica dei rifugiati e titolari della protezione internazionale; d) subordinava l’iscrizione anagrafica del cittadino di altri Stati membri dell’Unione europea all’accertamento  della rispondenza dell’alloggio a criteri igienico-sanitari, con questo introducendo requisiti assolutamente non previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di libera circolazione; e) prevedeva controlli preventivi all’iscrizione anagrafica del cittadino UE “o extraUE, in merito alle autodichiarazioni relativi a requisiti reddittuali ed alloggiativi, peraltro come già indicato non richiesti dalla legge, da effettuarsi sistematicamente a cura della Polizia locale, in violazione quindi del principio delle verifiche “ a campione” previsto invece dalla normativa italiana e comunitaria. Tali controlli avevano dunque carattere discriminatorio, in quanto  venivano previsti per i soli richiedenti di nazionalità straniera.

Il ricorso trae origine dal diniego all'iscrizione anagrafica notificato dal Comune ad una cittadina albanese che era giunta in Italia a seguito di ricongiungimento familiare con il marito. Nonostante l'interessata avesse ottenuto dalla Questura  il permesso di soggiorno per motivi familiari, il Comune di Boffalora Sopra Ticino le aveva negato la residenza anagrafica, in quanto aveva giudicato l'alloggio familiare 'incapiente' rispetto al numero di persone che vi abitavano.

La conclusione della vicenda illustra l’importanza di una capillare azione di contrasto a livello giudiziario  nei confronti delle ordinanze discriminatorie degli enti locali. Questi ultimi, di fronte all'azione giudiziaria mossa nei loro confronti, sempre più frequentemente provvedono a revocare in autotutela i provvedimenti ‘discriminatori’ contestati, al fine di evitare le più gravi conseguenze che potrebbero derivare da un pronunciamento del giudice, quali l’ordine di pubblicare a proprie spese su un quotidiano nazionale  il testo della decisione giudiziaria, ovvero l’ordine di risarcire i danni, anche non patrimoniali, subiti dal ricorrente.

 A cura del Servizio ASGI di Supporto Giuridico contro le discriminazioni . Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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