ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
19.11.2012

ASGI: Il permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’ non può essere ostativo all’accesso allo status di lungo soggiornante

 
L’ASGI scrive al Ministero dell’Interno in merito alla prassi restrittiva adottata dalla Questura di Trieste.
 
La lettera inviata dall'ASGI fvg dd. 15.11.2012 (241.15 KB)
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 18.10.2012 (causa C-502/10) (84.38 KB)
 

Con una lettera inviata il 15 novembre scorso a Questura, Prefettura di Trieste  e Ministero dell’Interno, l’ASGI ritorna ancora una volta sulla prassi adottata dall’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste che nega il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, attuativo della direttiva europea n. 109/2003/CE, ai cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea che sono titolari del permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27 del T.U. immigrazione.

Nella missiva, l’ASGI rileva come  il permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex. art. 27 c. 1 lett. r bis  d.lgs.  n. 286/98, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40 c. 23 d.P.R. n. 394/99, pur presupponendo la limitazione  riferita all’esclusiva mansione lavorativa consentita,  non può essere considerato come un permesso di soggiorno ‘formalmente limitato’ ai sensi dell’art. 3 par. 2 lett. e) della direttiva n. 109/2003, ostativo all’accesso allo status di lungo soggiornante, perché la limitazione formale non impedisce all’infermiere extracomunitario che ne è  titolare di insediarsi ed integrarsi stabilmente in Italia.

A parere dell’ASGI, tali conclusioni debbono trarsi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea  dd. 18 ottobre 2012 (causa C-502/10), la quale  ha stabilito che il concetto di “permesso di soggiorno formalmente limitato” ostativo all’accesso allo status di lungo soggiornanti non può comprendere un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, quando tale limitazione, collegata ad esempio all’esercizio di una specifica mansione lavorativa, non impedisce agli interessati di insediarsi ed integrarsi stabilmente nel Paese di immigrazione.

L’ASGI ritiene dunque che il permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, pur consentendo al titolare l’esercizio di attività lavorativa unicamente con le mansioni di infermiere professionale, non ne impedisce lo stabile inserimento in Italia e l’effettiva integrazione nella società italiana per le seguenti ragioni:

a) l’  ammissione in Italia dell’infermiere extracomunitario non avviene necessariamente  a titolo meramente  temporaneo in relazione ad  un impiego di natura  temporanea, visto che la stessa normativa gli dà facoltà di sottoscrivere contratti di impiego anche a tempo indeterminato (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99) ed  egli è assimilato agli altri lavoratori di Paesi terzi per quanto concerne la possibilità di beneficiare di un numero indeterminato di rinnovi del permesso di soggiorno (in tal senso anche nota del M.I. Dip. Libertà Civili e Imm. dd. sett. 2010), così come di un periodo di tolleranza dello stato di disoccupazione pari ad almeno  12 mesi o per la durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore, ai fini della conservazione del diritto al rinnovo o proroga del permesso di soggiorno (art. 40 c. 23 d.P.R. n. 394/99 che richiama all’art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dall’art. 4 c. 30 della legge n. 92/2012);

b) il permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’, è assimilato agli altri permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo per quanto concerne l’accesso al diritto all’unità familiare (ricongiungimento dei familiari) (art. 28 d.lgs n. 286/98), l’accesso ai diritti sociali e all’alloggio, ivi compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero gli interventi di credito agevolato per l’acquisto della prima casa, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 40 c. 6 e art. 41 d.lgs. n. 286/98).

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste, negando tout court l’accesso dei titolari di permesso di soggiorno per lavoro infermieristico allo status di lungo soggiornante compie un’interpretazione della normativa interna italiana non conforme, bensì in violazione della direttiva europea n. 109/2003, in aperta violazione del principio del primato e immediata applicabilità delle norme di diritto europeo, così come interpretate dalla Corte di Giustizia europea.

La consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ha  riconosciuto l’immediata applicabilità delle disposizioni comunitarie anche in relazione alle “statuizioni risultanti (…) dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia” (C.Cost. 23.04.1985, n. 113), per cui deriva l’obbligo delle autorità amministrativa ovvero del giudice nazionale, in caso di contenzioso, di applicare il principio dell’interpretazione delle norme interne conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione europea, , così come risultanti dalle statuizioni interpretative della Corte di Giustizia europea ovvero, qualora un’interpretazione conforme non sia possibile, una disapplicazione delle norme interne incompatibili.

La sez. regionale dell’ASGI confida dunque che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea, verrà modificata la prassi ritenuta illegittima seguita dall’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste.

 
» Torna alla lista