ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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09.11.2012

L’Inammissibilità del ricorso contro legge regionale sul welfare n. 16/2011, presentato dal Governo alla Corte costituzionale, non conferma la legittimità delle norme regionali.

 
 
Comunicato stampa

L’ASGI apprende da notizie di stampa che durante l’udienza pubblica del 6 novembre di fronte alla Corte costituzionale sarebbe stato constatato che il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo contro la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 in materia di prestazione di welfare è stato notificato fuori dai termini di 60 giorni prescritti dall’art. 127 della Costituzione e dalle leggi.

L’ASGI esprime stupore e rammarico per un errore così banale e grave che sarebbe stato commesso dagli uffici del Governo a proposito delle notifiche di un ricorso che invece conteneva giusti rilievi di carattere costituzionale.

In ogni caso è noto che ogni eventuale decisione di inammissibilità del ricorso ha una valenza meramente processuale e non costituisce in nessun modo una conferma della legittimità e della compatibilità della normativa regionale agli standard costituzionali e ai principi fondamentali del diritto dell’Unione europea.

L’ASGI ribadisce come, al contrario, la normativa regionale sul welfare che subordina l’accesso a prestazioni sociali e familiari ad un requisito di residenza biennale sul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali non siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiorno quinquennale in Italia, presenta palesi profili di incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in quanto finisce per escludere intere categorie di persone da benefici sociali che invece si prefiggono obiettivi di inclusione sociale o di promozione di valori universalistici quali quella della funzione genitoriale, della tutela della famiglia e dei minori. Inoltre la previsione di un requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini dell’accesso a prestazioni di assistenza sociale pone un evidente ostacolo alla libera circolazione dei cittadini all’interno dello spazio comune europeo, con evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

L’ASGI ricorda che la vicenda non è affatto chiusa, sia perché l’eventuale pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale non impedisce che analoghe questioni di legittimità costituzionale sulle norme della legge regionale siano in futuro sollevate dai giudici durante qualsiasi giudizio in corso con un ricorso in via incidentale, sia perché ogni giudice deve sempre disapplicare direttamente qualsiasi norma nazionale (incluse quelle regionali) che sia incompatibile con le norme del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di Stati membri.

L’ASGI continuerà a promuovere apposite azioni giudiziarie per tutelare i diritti dei cittadini, italiani, comunitari o di Stati terzi non membri dell’Unione europea, violati da norme regionali incostituzionali e discriminatorie attualmente in vigore nel FVG nell’accesso a prestazioni sociali quali l’assegno di natalità, la ‘carta famiglia’, il fondo locazioni.

Il Consiglio direttivo dell’ASGI
Il Presidente Lorenzo Trucco

La referente sez. reg. FVG ASGI
Avv. Anna Cattaruzzi