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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.09.2012

Poteri sostitutivi al capo dell’Ispettorato generale di amministrazione (Iga) in caso di inerzia dell'amministrazione dell’Interno

 
Sarà possibile chiedere di agire sui ritardi nella richiesta di permessi di soggiorno, nulla osta e cittadinanze.
 
 
I cittadini, ovviamente compresi gli stranieri, che si ritengono vittime un ritardo o un’inadempienza burocratica possono avvalersi di una figura, interna all’amministrazione, che si sostituirà al dirigente o al funzionario inadempiente.
Lo ha reso possibile la nuova normativa, introdotta in materia di semplificazione e di sviluppo (decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge n. 35/2012), che ha modificato e integrato l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La normativa ha carattere generale, e riguarda perciò tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di interesse per i cittadini stranieri, ed in particolare i permessi di soggiorno, i nulla osta al lavoro ed al ricongiungimento familiare, le cittadinanze. Pertanto, “decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento... il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
Il ministro dell’Interno, con decreto 31 luglio 2012, ha individuato nel titolare dell’Ispettorato generale di amministrazione (Iga), prefetto Francescopaolo Di Menna, la figura apicale cui affidare tale potere sostitutivo, tenuto conto che il medesimo ufficio si occupa anche di rilevare i procedimenti non conclusi nei termini di legge.
Gli interessati possono richiedere l’intervento del prefetto Francescopaolo Di Menna servendosi del seguente indirizzo di posta elettronica ispettorato.generale@interno.it. Il prefetto Di Menna “in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

Fonte : Immigrazione.biz

Si ringrazia Valeria Ferraris per la segnalazione.
 
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