Documenti utili elaborati dall'ASGI
- La guida ragionata sulla procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini stranieri extracomunitari.(Aggiornata al 4 ottobre 2012 )
-Espulsioni e trattenimenti illegittimi nella regolarizzazione 2012
4/10/2012 L'Avvocatura di Stato, con un parere, indirizzato ai Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Economia e dell'Integrazione e Cooperazione, ha fatto chiarezza sulla documentazione proveniente da organismi pubblici", utile al lavoratore straniero in fase di emersione per dimostrare la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre scorso.
4/10/2012 La pagina Focus Emersione 2012 del sito Integrazionemigranti.gov.it, gestito dal Ministero del Lavoro e dell'Interno, è stata aggiornata.
4/10/2012 L'Inail diffonde la circolare del 2 ottobre 2012 contenete ulteriori chiarimenti sugli aspetti di competenza dell’Inail riguardanti la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale e, in particolare, il comma 2, lettera a) dell'art. 5 del d.lgds 109/2012.
3/10/2012 Il NAGA ha diffuso le risposte fornite dal Dipartimento per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ai quesiti presentati dall'associazione, precisando che sta verificando la validità di queste risposte.
2/10/2012 - Con la circolare del 28 settembre 2012, n.318 l'INPS ha diramato ulteriori chiarimenti utili ai datori di lavoro che regolarizzeranno i propri lavoratori stranieri irregolarmente assunti.
1/10/2012 - In un documento puntuale e dettagliato l'ASGI ricorda come l'art. 5 del d.lgs. 109/2012 stabilisca la sospensione ex lege dei procedimenti anche amministrativi "già in corso" e relativi alla violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno, vale a dire i procedimenti espulsivi.
Poichè il trattenimento rappresenta l'esecuzione dell'espulsione, se questa è sospesa viene meno la ratio del trattenimento, con la conseguenza che quelli oggi in corso sono illegittimi perché privi di titolo.
28/09/2012 - Il Tavolo Nazionale Immigrazione( di cui fa parte ASGI) lancia l'allarme : a rischio la regolarizzazione se non verranno apportati dei cambiamenti.Inviata una proposta al Governo e ai Ministeri interessati.
21/9/2012 - Nuove Faq congiunte dei Ministeri ( Interno e Lavoro e politiche sociali) .Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno riassunto le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla procedura di emersione in corso.Tra i punti chiariti nelle 43 domande elaborate, vi è anche quello relativo alla documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale alla data del 31.12.2012. A titolo esemplificativo vengono, infatti indicati (domanda 43) come documenti utili ai fini della prova da fornire: il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, la documentazione proveniente dalle forze di polizia, il provvedimento di espulsione, la certificazione medica proveniente da struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.Viene anche chiarito (domanda 27) che il lavoratore dovrà dimostrare la propria presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011, quindi ovviamente se dimostra la propria presenza da prima di tale data la prova sarà accettata.
FAQ congiunte Min. Interno-Lavoro
20/9/2012 - Si è svolto oggi presso il Ministero dell’Integrazione un incontro tra le organizzazioni del Tavolo Nazionale Immigrazione e rappresentanti dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro, coinvolti nella procedura di emersione prevista dal dl 109/2012 attuativo della Direttiva europea n.52.
Il Comunicato stampa:La procedura di emersione va resa equa e fruibile o rischia di essere un’occasione mancata
DOCUMENTAZIONE
Norme e circolari applicative
Direttiva 2009/52/CE
Che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Decreto interministeriale approvato il 29 agosto 2012 In attesa di pubblicazione, versione non ufficiale
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Regolarizzazione 2012 - Prova di presenza - Parere dell'Avvocatara di Stato
Ministero dell'Interno - Circolare del 12 settembre 2012
Ministero dell’Interno - Circolare del 7 settembre 2012 n. 5638
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale servizi ai contribuenti - Risoluzionedel 31 agosto 2012
Ministero dell’Interno - Circolare del 31 luglio 2012 n. 5090
Ministero dell’Interno - Circolare del 27 luglio 2012 n. 6410
Altri riferimenti utili
Focus emersione 2012 - Ministero del Lavoro e dell'Interno
Melting pot - Istruzioni utili
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Cosa prevede il nuovo quadro giuridico
A partire dalle ore 8 di sabato 15 settembre 2012 sarà possibile compilare telematicamente i moduli atti a dichiarare l'emersione dal lavoro irregolare di lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro.
Il portale del Ministero dell'interno ha modificato la sua home page per rendere accessibile direttamente le pagine dedicate alla cd Regolarizzazione che avviene sulla base del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 recante norme in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare entrato in vigore lo scorso 9 agosto.
La previsione della regolarizzazione dei lavoratori stranieri impiegati irregolarmente, indicata nell'art. 5, viene presentata come una disposizione provvisoria che possa permettere ai datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri non regolarmente di ravvedersi entro il termine previsto per non incorrere alle sanzioni che vengono previste dal D.lgs.
Il testo del d. lgs. prevede, infatti, modifiche agli artt. 22 e 24 del d. lgs. n. 286 recante il T.U. delle leggi sull'immigrazione relativamente alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno che introducono una circostanza aggravante in relazione alla fattispecie penale dell’impiego di manodopera straniera priva del necessario titolo di soggiorno da parte di un datore di lavoro, nel caso in cui i lavoratori stranieri siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis terzo comma del codice penale.
Ulteriormente, viene introdotto l’art. 22-quater del T.U. immigrazione con conseguente possibilità per il lavoratore straniero in soggiorno irregolare e sottoposto a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, su proposta o previo parere favorevole del Pubblico Ministero, qualora denunci fondatamente il datore di lavoro e cooperi fattivamente nel procedimento penale. La durata del permesso di soggiorno viene prevista in sei mesi, rinnovabile per 1 anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, senza che vengano specificate condizioni per l’eventuale rinnovo o conversione del permesso di soggiorno al termine del procedimento.
La regolarizzazione
Per quanto concerne le disposizioni relative all’emersione (regolarizzazione) dei lavoratori irregolarmente occupati, tre sono i presupposti previsti dal decreto legislativo.
a) Il datore di lavoro che richiede l’emersione del lavoratore straniero irregolare deve occupare irregolarmente alla proprie dipendenze lo straniero da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del D.lgs e continuare ad occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, che dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre;
b) Il lavoratore straniero deve essere presente in Italia – in modo ininterrotto - almeno dal 31.12.2011 o da data precedente;
c) La presenza in Italia deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici
Saranno ammesse solo le richieste di emersione relative a rapporti lavorativi a tempo pieno, salvo per il lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, per il quale saranno ammessi anche rapporti lavorativi per almeno 20 ore settimanali.
Vengono esclusi dalla possibilità di richiedere la procedura di emersione i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento della prostituzione o di minori, intermediazione illecita di lavoratori, reati di utilizzo di manodopera immigrata irregolare, così come i datori di lavoro che in occasione di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri o di emersione non hanno poi provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e all’effettiva assunzione del lavoratore straniero. La regolarizzazione e' esclusa anche nei casi in cui il datore di lavoro non disponga di un reddito superiore a una certa soglia minima (che sara' definita col decreto del Ministro dell'Interno).
Il datore di lavoro che richiede l’emersione del lavoratore straniero in condizioni di irregolarità è tenuto a versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo una tantum di 1.000 euro per ciascun lavoratore. E' tenuto inoltre a documentare, ai fini del completamento del procedimento di regolarizzazione, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia contributiva, retributiva e fiscale, con riferimento a una durata minima del rapporto di sei mesi o alla maggior durata effettiva. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro (per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori stranieri) e dei lavoratori stranieri (per le violazioni delle norme sul soggiorno).
Per quanto attiene ai lavoratori stranieri, la regolarizzazione non viene ammessa per:
a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen;
c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.;
d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro paese dell'Area Schengen. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne anche con sentenza non definitiva, e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p. .Ne consegue che in caso di condanna per uno di tale reati, viene escluso ogni automatismo, in ossequio alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 171 dd. 2 luglio 2012, ma residua un potere discrezionale in capo all’autorità amministrativa di cui teoricamente si dovrebbe dar conto nella motivazione dell’eventuale provvedimento d’inammissibilità .
In base allo stesso d. lgs. nei prossimi giorni saranno emanati norme attuative del decreto legislativo, tra le quali:
1) entro il 29 agosto il D.M. contenente gli elementi necessari alla presentazione delle dichiarazioni di emersione e alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi;
2) entro il 9 ottobre il Decreto interministeriale con le modalità e i termini per garantire agli stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE
(diritto dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente di ottenere prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione relativa al loro rimpatrio, adeguate informazioni circa il loro di diritto a presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, per ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata; ovvero di richiedere all’autorità competente di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate).