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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.07.2012

Cassazione: Inammissibile il ricorso del Comune di Tradate

 
Conclusa definitivamente in favore di ASGI e APN la vicenda sul bonus bebč discriminatorio.
 
Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 9740/12 dd. 14.06.2012 (751.51 KB)
 

Con ordinanza n. 9740/12 dd. 14 giugno 2012, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Tradate contro il provvedimento del Tribunale di Milano dd. 8 settembre 2010 che aveva confermato l’ordinanza del giudice del medesimo Tribunale sul carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Tradate che aveva previsto un beneficio sociale di natalità erogabile a favore dei soli neonati cui entrambi i genitori siano cittadini italiani residenti nello stesso Comune da almeno cinque anni. Il Tribunale di Milano aveva ordinato al Comune di erogare retroattivamente il beneficio anche ai neonati che abbiano almeno uno dei genitori residenti nel Comune da almeno cinque anni, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Il Comune di Tradate aveva opposto ricorso in Cassazione.

Il  ricorso è stato dichiarato inammissibile alla stregua del principio già affermato dai giudici di legittimità secondo cui il  procedimento che era stato previsto dall’art. 44 del d.lgs. n. 286/98, fino alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150/2012, aveva natura cautelare, rendendo quindi inammissibile il ricorso per cassazione (in proposito Cassazione, SS.UU. n. 6172/2008).

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 150/2011, l’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. Immigrazione ha assunto la natura di procedimento civile di cognizione sommaria, regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile ed in particolare dall’art. 702-bis c.p.c, rispetto ai procedimenti instaurati a partire dal 7 ottobre 2011.

 Il Comune di Tradate è stato condannato anche in questo caso al pagamento delle spese legali, con conseguente esborso a carico della collettività.

a cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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