23.06.2012
Al giudice ordinario la competenza sulla domanda risarcitoria del trattenimento sine titulo
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza depositata il 13 giugno 2012, n. 9506
Gli atti dell'amministrazione che dispongono o richiedono una misura incidente sulla libertà della persona, da un canto sono correlati a previsioni autorizzatorie a carattere tassativo e, d'altro canto, hanno efficacia temporanea ( il primo restringimento) o nessuna efficacia (proroga) senza la valutazione e la decisione del giudice ordinario.
Non sussiste, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alcuna ragione per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la cognizione, da parte del giudice competente, e nel contraddittorio con l'Amministrazione del Ministero dell'Interno, della domanda risarcitoria per indebita privazione della libertà personale e/o per indebito restringimento in un centro di trattenimento del migrante.
Si ringrazia Guido Savio per la segnalazione.
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