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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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24.05.2012

Trieste: Infermieri professionali stranieri e accesso allo status di lungo soggiornanti

 
Nota dell’ASGI contro la prassi della Questura di Trieste che nega il rilascio del pds lungo soggiornanti: “Violato lo spirito e la lettera della direttiva n. 109/2003”.
 
Il testo della lettera inviata dalla sez. triestina dell'ASGI al Questore di Trieste e al Ministero dell'Interno (61.45 KB)
 

La sezione triestina dell’ASGI ha inviato alla questura di Trieste e al Ministero dell’Interno un proprio parere in merito alla prassi adottata dal locale Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste di negare il rilascio del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, attuativo della direttiva europea n. 109/2003/CE, ai cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea che sono titolari del permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27 del T.U. immigrazione.

L’ufficio immigrazione della Questura di Trieste  ritiene che  le persone in possesso di detto titolo di soggiorno, nonostante il maturare dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa (soggiorno legale della durata di almeno cinque anni, alloggio idoneo,  reddito sufficiente, non pericolosità sociale e adeguata conoscenza della lingua italiana), siano comunque sottratte all’applicazione della disposizione in ragione della natura stessa del titolo di soggiorno in loro possesso.

La motivazione  addotta dall’ufficio immigrazione della Questura di Trieste fa riferimento all’art. 40 c. 23 del d.P.R. n. 394/99 (Regolamento attuativo del T.U. immigrazione) e successive modifiche che stabilisce che “i permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo (“casi particolari di ingresso per lavoro”) non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 5”.

L’ASGI ritiene che tale tipo di motivazione sia infondata e frutto di un’interpretazione non corretta della normativa interna ed europea.

Al riguardo, l’art. 9 comma 3 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dal d.lgs. n. 3/2007,  non include i permessi di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27 lett. r bis) tra quelli che non consentono l’accesso allo status di lungo soggiornante. Ad avviso dell’ASGI, appare infondata e illegittima un ‘eventuale interpretazione della lettera d) del citato art. 9  comma  3 d.lgs. n. 286/98 nella direzione di includere  il permesso di lavoro infermieristico tra i permessi di lavoro “di breve durata” previsti dal T.U. immigrazione e dal regolamento di attuazione che non renderebbero possibile l’accesso allo status di lungo soggiornante. Questo stante la natura non certo intrinsecamente temporanea del permesso di lavoro infermieristico che lo rende una fattispecie non  assimilabile ad altre tra quelle  contemplate dall’art. 27 del T.U. immigrazione, tra cui i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, il personale artistico e tecnico degli spettacoli, le persone che svolgano lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio di giovani o le persone collocate “alla pari”. 

L’ASGI rammenta, infatti, che  il permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27 comma 1 lett. r bis) conferisce la possibilità per il suo titolare di sottoscrivere  contratti di lavoro anche a tempo indeterminato, con strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con agenzie di lavoro somministrato e cooperative, così come espressamente sancito dall’art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, così come consente un numero indeterminato di rinnovi (art. 40 c. 23 d.P.R. n. 394/99).

L’interpretazione adottata dall’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste appare inoltre in evidente violazione della direttiva europea n. 109/2003. Come indicato dalla Corte di Giustizia europea nella propria giurisprudenza, l’obiettivo dichiarato e perseguito dalla direttiva n. 109/2003 e dal sistema da questa istituito, è l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli  Stati membri. Tali cittadini di Paesi terzi, qualora soddisfino le condizioni  e rispettino le procedure previste da tale direttiva, ed in particolare la condizione principale dell’anzianità di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, hanno il diritto di conseguire lo status di soggiornante di lungo periodo, nonché gli altri diritti derivanti dalla concessione di detto status. La direttiva medesima circoscrive espressamente quelle tipologie  di stranieri di Paesi terzi rispetto ai quali non può trovare applicazione, tra cui vengono inclusi coloro che “soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro titolo di soggiorno è stato formalmente limitato” (art. 3 c. 3 lett. 3). Si evince che ad essere esclusi dall’applicazione della direttiva possono essere unicamente ‘quei lavoratori di Paesi terzi ammessi solo a titolo temporaneo in relazione ad impieghi di natura intrinsecamente temporanea’. Per i motivi già ricordati, l’infermiere extracomunitario titolare del permesso di soggiorno per lavoro infermieristico non può essere fatto ricadere in alcuna della categorie sopra richiamate.

Per interpretazione consolidata della Corte di Giustizia europea, l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri mediante l’accesso allo status di lungo soggiornante costituisce dunque la regola generale e le deroghe  alla sua applicazione  previste dall’art. 3 c. 3 lett. e) devono essere interpretate restrittivamente.  Ne deriva, pertanto, che uno Stato membro non può invocare la suddetta deroga se non abbia chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene. L’art.  9 c. 3 del d.lgs. n. 286/98 nel stabilire le categorie di stranieri che non possono accedere allo status di lungo soggiornanti, non ha in alcun modo incluso espressamente i titolari del permesso di soggiorno per lavoro infermieristico ex art. 27 c. 1 lett. r bis del d.lgs. n. 286/98.

Ne consegue che l’interpretazione adottata dalla  Questura di Trieste costituisce, secondo l’ASGI, una violazione dell’obbligo delle autorità italiane di conformarsi al diritto dell’Unione europea e di interpretare le norme del diritto nazionale in maniera conforme a quelle del diritto UE.

Alla luce di quanto sopra, l’ASGI  ha chiesto  all’Ufficio immigrazione della Questura di Trieste di mutare il proprio orientamento e di consentire anche ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, e art. 27 c. 1 lett. r bis) di conseguire lo status di soggiornanti di lungo periodo, qualora soddisfino le condizioni soggettive previste dalla normativa.

L’ASGI ha chiesto al Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza- Direzione centrale Immigrazione -  di diramare apposite istruzioni amministrative agli uffici immigrazione delle questure italiane affinché eventuali prassi analoghe a quella dell’ufficio immigrazione della questura di Trieste vengano ugualmente contrastate e si affermi sull’intero territorio nazionale un’interpretazione della normativa  pienamente conforme ai vincoli derivanti dal diritto UE di cui alla direttiva n. 109/2003/CE.

 
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