ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.05.2012

Tasse universitarie maggiorate per gli studenti stranieri all'Universitą Ca' Foscari di Venezia

 
ASGI: "Comportamento discriminatorio e contrario al T.U. immigrazione e alle normative europee".
 
Il testo del parere inviato dall'ASGI- Servizio antidiscriminazioni sulle tasse universitarie per gli studenti stranieri all'Universitą Ca' Foscari (368.69 KB)
 

Su segnalazione di alcuni studenti stranieri iscritti all’Università Ca’ Foscari di Venezia, il servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ha esaminato la regolamentazione d’ateneo  in materia di tasse e contributi per l’anno accademico 2011/2012, accessibile al pubblico alla pagina web: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86596 . Ne è risultato   che effettivamente l’Ateneo viene ad applicare un trattamento differenziato e sfavorevole per gli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell’Unione europea, in ragione soltanto della loro nazionalità e a parità di altre condizioni.

Infatti, per gli studenti di nazionalità italiana viene previsto un importo massimo di tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2011/2012 pari a 1.690, 62 euro, con il diritto a riduzioni  in ragione della condizione economica in presenza di un ISEE pari o inferiore a 39.999.99 euro. Gli studenti stranieri con cittadinanza dell’Unione europea sono assoggettati allo stesso regime contributivo previsto per gli studenti con cittadinanza italiana , mentre per gli studenti con cittadinanza di un Paese terzo non membro dell’Unione europea vengono previsti due  trattamenti distinti, a seconda che lo studente straniero appartenga o meno ad uno dei Paesi riconosciuti a basso sviluppo umano ai sensi del  D.M. 2 maggio 2011.

Nel caso di  uno studente straniero con nazionalità di un Paese riconosciuto a basso sviluppo umano, egli potrà avvalersi del regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana se in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 euro e delle condizioni necessarie per beneficiare della riduzione ISEE. In caso contrario, sarà soggetto ad una contribuzione a costo pieno ridotta dal 75% e dunque pari  ad un importo di 2.034,62 euro, superiore di 344 euro (ovvero del    20,30%) rispetto all’importo previsto per gli studenti italiani o comunitari, a parità di altre condizioni.

Nel caso di uno studente straniero con nazionalità di un Paese non comunitario e non riconosciuto a basso sviluppo umano, la condizione di parità di trattamento con gli studenti italiani e comunitari viene garantita solo nel caso in cui sia in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 euro e delle condizioni necessarie per beneficiare della riduzione ISEE, accedendo così al regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana. In caso contrario, qualora l’ISEE sia pari o superiore ai 40.000 euro, lo studente straniero viene sottoposto al regime di contribuzione a costo pieno con il pagamento di un importo complessivo di tasse e contributi universitari pari a 4.444,62 euro, ovvero 2.754 euro in più (ovvero il 162,90% in più) rispetto a quanto previsto per gli studenti italiani e comunitari a parità di ogni altra condizione .

 Con una lettera indirizzata al Rettore dell’Università di Venezia, l’ASGI  mette in evidenza   come la condotta dell’Università Ca’ Foscari consistente nell’applicare  contributi e tasse universitarie differenziate sulla base della condizione di  nazionalità dello studente straniero, a parità di ogni altra condizione, sia illegittima e venga in contrasto con norme di legge nazionali ed europee.

L’art. 39 c. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/98), intitolato “Accesso ai corsi delle università” così prevede: “In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo”.

Il principio di parità di trattamento nell’accesso agli studi universitari è ulteriormente ribadito al successivo comma 5 del medesimo articolo con particolare riferimento a quei cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno non temporaneo, ovvero per i quali l’accesso all’università non costituisce il motivo per  richiedere un primo ingresso in Italia: “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri , ovunque residenti,  che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”

Con tutta evidenza, questa sottolineatura del principio di parità di trattamento nell’accesso agli studi universitari a favore dei cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno non temporaneo, è stata introdotta con il comma 5 dell’art. 39 d.lgs. n. 286/98, proprio con il fine precipuo di evitare l’introduzione di irragionevoli trattamenti differenziati e sfavorevoli a danno delle seconde generazioni di immigrati, ovvero di quei figli di immigrati, nati in Italia o giunti in Italia durante la minore età per motivi di riunificazione familiare e che hanno completato gli studi secondari superiori in Italia, ma che non possono accedere allo status civitatis italiano in ragione delle condizioni restrittive che regolano la normativa sulla cittadinanza italiana, sostanzialmente fondata sul principio dello jus sanguinis e dunque sulla trasmissione della cittadinanza da genitore a figlio.

Il servizio antidiscriminazioni dell’ASGI ritiene, pertanto, che il trattamento differenziato previsto per gli studenti di Paesi terzi non membri dell’Unione europea nell’accesso agli studi universitari presso l’Università Ca’ Foscari con l’assoggettamento al pagamento di tasse e contributi di importo anche notevolmente superiore a quello previsto per gli studenti nazionali e comunitari, costituisca una discriminazione vietata dall’art. 43 del d.lgs. n. 286/98, con riferimento al comma 1 e al comma 2 lett. c): “1.  Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:  (…) c)           chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.

L’ASGI ricorda che tali considerazioni sono state opportunamente richiamate anche in un caso di giurisprudenza, attinente ad una fattispecie analoga a quella qui in esame, ovvero l’ordinanza del  Tribunale di Bologna dd 23.12.2006 con la quale è stato accertato quale discriminatorio e illegittimo il comportamento dell’Università privata Bocconi di Milano che applicava tariffe più svantaggiose per i cittadini extracomunitari per quanto concerne i contributi di immatricolazione collocandoli, per il solo fatto della loro nazionalità,  nella fascia più elevata, a prescindere dal reddito familiare dello studente e della sua famiglia di appartenenza.

La questione dei profili discriminatori contrari al diritto dell’Unione europea della condotta dell’Università Ca’ Foscari consistente nel prevedere un trattamento sfavorevole agli studenti di nazionalità extracomunitaria nella fissazione  dei livelli delle tasse e dei contributi universitari  rileva anche riguardo a  talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea tutelati dal diritto UE.

Il servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ricorda infatti che la condizione di piena e perfetta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari nell’accesso agli studi universitari deve essere  assicurata ai familiari extracomunitari   di cittadini italiani o comunitari, anche per effetto delle norme del diritto europeo sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari, indipendentemente  dalla cittadinanza di questi ultimi.

L’art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE sulla libera circolazione  e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea  infatti sancisce che “ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto  si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Le medesime considerazioni debbono valere per i familiari extracomunitari di cittadini italiani, titolari della carta di soggiorno quinquennale o della carta  di soggiorno permanente in Italia ai sensi degli artt. 10 e  14 del d.lgs. n. 30/2007, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38/CE.

L’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 prevede, infatti,  l’estensione delle norme previste dal decreto attuativo della direttiva europea  in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana: “Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”.

Oltre ai familiari extracomunitari di cittadini di Paesi membri UE,  ha qui rilievo pure la normativa europea in materia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

L’art 11 (rubricato appunto “parità di trattamento”) comma 1 lettera b) della direttiva 2003/109/CE , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (d’ora in poi, per brevità, “lungo soggiornanti”) e recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007,  prevede quanto segue:

“"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda…l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale”.

L’art. 11 c. 3 lett. b) della direttiva medesima ha previsto   quali uniche limitazioni consentite agli Stati membri riguardo al principio di parità di trattamento dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali nell’accesso all’istruzione, quelle della prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche e di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.

Alla luce di quanto sopra, il servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ha  chiesto al Rettore dell’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia di far cessare il comportamento discriminatorio messo in atto dall’Ateneo nei confronti degli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell’Unione europea e di rimuovere gli effetti della discriminazione, restituendo  agli studenti extracomunitari le somme che essi avrebbero  già eventualmente versato in occasione  del pagamento della seconda rata,  in eccedenza  rispetto a quelle previstea parità di ogni altra condizione,  per gli studenti di nazionalità italiana o comunitaria.

L’ASGI ha  chiesto al  Ministro per l’Università e la  Ricerca Scientifica di emanare una direttiva amministrativa agli Atenei italiani affinché questi ultimi si attengano al principio di non discriminazione degli studenti stranieri nell’accesso all’istruzione universitaria di cui all’art. 39 c. 1 e 5 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98).

La  segnalazione è stata pure trasmessa  al Ministro per l’Integrazione e la Cooperazione Internazionale e  all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità affinché possa, eventualmente e se lo ritiene opportuno, formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall’art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della  direttiva europea n. 2000/43/CE.

Preso atto che  la prassi dell’Università Ca’ Foscari  è  suscettibile di determinare  una  violazione del diritto dell’Unione europea con riferimento al principio di parità di trattamento previsto a favore delle menzionate specifiche categorie di Paesi terzi, il servizio anti-discriminazioni dell’ASGI ha inviato un promemoria anche   alla Commissione europea.

A cura del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

 
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