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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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11.05.2012

Corte di Appello di Firenze: I cittadini extracomunitari possono concorrere alle selezioni per gli impieghi pubblici ove č previsto il requisito dell'obbligo scolastico

 
Ordinanza cautelare relativa ad un bando per l'assunzione di lavoratori disabili da parte del Ministero dell'Economia
 
Corte di Appello di Firenze, sez. lavoro, ordinanza 03.05.2012 (39.3 KB)
 

Con  ordinanza emessa, in via cautelare, dalla Corte d'Appello di Firenze il 3 maggio 2012, viene ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ammettere con riserva alla procedura selettiva la ricorrente (cittadina albanese), che aveva fatto domanda per partecipare al bando indetto dal Ministero per la selezione di cinque lavoratori disabili da assumere a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti presso gli Uffici dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato delle Regioni Liguria - sede di Genova - Toscana e Umbria - sede di Firenze e sez. dist. di Livorno - e Puglia - sez. dist. di Lecce.

Nonostante il bando richieda il diploma di scuola secondaria di primo grado per potervi partecipare, e dunque ricada nell’ambito di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 56/1987, in primo grado il Giudice ha rigettato il nostro ricorso, ritenendo che l'inquadramento del posto di lavoro in oggetto nella Seconda Area Fascia retributiva F1 CCNL Agenzie Fiscali 2006/2009 ed il collocamento presso gli uffici regionali di monopoli di Stato comporterebbe a livello locale anche compiti di regolazione e controllo sia nel comparto del gioco pubblico sia in quello dei tabacchi. A dire del Giudice, infatti, il contenuto esecutivo e tecnico di tale ruolo comporterebbe anche attività ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che “si collocano nell’ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualità di agenti di polizia tributaria”

La Corte d'appello ha invece ritenuto sussistente il fumus boni iuris dal momento che il requisito della cittadinanza italiana non può essere richiesto per quei posti cui si accede con la scuola dell'obbligo - come afferma anche  l'art. 1 lett. d) del DPCM 7.2.94 n. 174.

 Il ricorso è stato presentato dai legali dell’ASGI dell’antenna anti-discriminazioni di Firenze nell’ambito del progetto finanziato dall’Open Society Foundation.  

 
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