ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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08.05.2012

Commissione europea: Contraria al diritto UE l’applicazione di tariffe assicurative RC Auto differenziate sulla base della nazionalità dei contraenti

 
Risposta ufficiale della Commissione europea all’esposto presentato dall’ASGI.
 
Il testo della lettera della Commissione europea all'ASGI dd. 17 aprile 2012 (125.93 KB)
 

Con una lettera ufficiale inviata  il 17 aprile scorso all’ASGI dal Capo Unità Assicurazioni e Pensioni della Direzione generale del Mercato Interno e dei Servizi- Istituzioni finanziarie, la Commissione europea afferma come appaia contraria al diritto dell’Unione europea la prassi seguita da alcune compagnie assicurative in Italia di includere la cittadinanza  dell’assicurato tra i fattori attuariali nella definizione delle tariffe assicurative RC Auto,  con conseguente applicazione di premi maggiorati per i contraenti di nazionalità stranieri, inclusi quelli appartenenti a taluni Paesi membri dell’UE.

Secondo la Commissione europea, il prevedere un criterio di cittadinanza nella definizione del premi assicurativi «può rappresentare  una restrizione discriminatoria della libertà di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha (a differenza dell’esperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacità di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi ».

Di conseguenza , secondo la Commissione europea, tale restrizione  appare in violazione dell’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea poiché «si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che le libertà fondamentali del trattato si applicano, in linea di principio, nel caso di ostacoli alla libertà di fruire di prestazioni derivanti da misure adottate da un’autorità pubblica nonché dalle pratiche di taluni organismi privati». Al riguardo viene citata la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Angonese contro Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., dd. 6 giugno 2000, causa C-281/98, punti da 32 a 36.

In secondo luogo, la Commissione europea rileva che l’applicazione di tariffe differenziate RC auto su basi di nazionalità, qualora applicata anche nei confronti di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, viene in contrasto  con l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale prevede che i cittadini dell’Unione e i membri del loro nucleo familiari devono godere di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo di applicazione del trattato. Tale direttiva ed il relativo principio di parità di trattamento sono stati recepiti nell’ordinamento italiano con l’art. 19 del d.lgs. n. 30/2007.

Infine, la Commissione europea sottolinea  che il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali  nell’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusi i servizi assicurativi, deve trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE in virtù della clausola contenuta nell’art. 11 comma 1 lett. f della direttiva medesima. Ne consegue che un cittadino di Paese terzo residente per lungo periodo in un Paese UE ai sensi della direttiva n. 109/2003/CE «ha diritto di essere trattato come un italiano avente lo stesso attestato di rischio storico, per quanto riguarda l’assicurazione dei veicoli a motore”.

La lettera della Commissione europea fa seguito  all’esposto inviato dall’ASGI il 20 gennaio scorso  e al supplemento di informazioni contenute nel nuovo memorandum inviato in data 10 aprile 2012.

L’ASGI ha condotto in questi anni  una strategia di contrasto anche a livello giudiziario del trattamento discriminatorio riservato da alcune compagnie assicurative RCA nei confronti dei cittadini stranieri legalmente residenti in Italia. Anche a  seguito di appositi   procedimenti giudiziari  avviato dalle associazioni ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e  Avvocati per Niente ONLUS dinanzi al Tribunale di Milano, e nell’ambito delle programmate revisioni periodiche delle applicate condizioni tariffarie, alcune  compagnie assicurative come Genialloyd, Zurich, Zuritel spa e Quixa hanno smesso di utilizzare o hanno reso noto che non utilizzeranno più il parametro  “cittadinanza dell’assicurato” quale fattore attuariale per la determinazione delle condizioni tariffarie delle polizze assicurative RCAuto. Dal giugno 2011 le differenze tariffarie basate sulla cittadinanza sono già state eliminate dalle proposte contrattuali di Genialloyd, “Zurich Insurance Plc-Rappresentanza generale per l'Italia” l’hanno fatto  dal 30 aprile  anche a riguardo delle proposte assicurative di Zuritel spa. L’eliminazione del parametro cittadinanza ai fini della definizione delle tariffe assicurative RC Auto da parte della compagnia Quixa, invece, avrà effetto  dal 30 giugno 2012. (in proposito si vedano i seguenti link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1480&l=it;http://www.asgi.i /home_asgi.php?n=2057&l=it )

L’ASGI ha auspicato che l'opzione  adottata dalle tre compagnie assicurative “sia fatta propria da tutte le compagnie che ancora utilizzano, nella formazione della tariffa, il criterio della cittadinanza, affinché venga conseguita un’ omogeneità di comportamenti che garantisca il pieno rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione tra italiani e stranieri”.  

Tuttavia,  la positiva soluzione conseguita a livello extragiudiziale tra ASGI e Avvocati per Niente ONLUS ed alcune compagnie assicurative  non sembra aver risolto integralmente la questione dei profili discriminatori e contrari al diritto UE delle politiche tariffarie adottate da talune compagnie assicurative operanti in Italia nel settore della RCA.

Alcune compagnie sono apparse determinate a proseguire nella loro politica tariffaria e pertanto, l’antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Firenze, nell’ambito del progetto  sostenuto dalla Fondazione Open Society, ha depositato nei giorni scorsi ulteriori ricorsi giudiziari anti-discriminazione dinanzi ai Tribunali di Bologna e di Milano, contro rispettivamente la compagnia assicurativa  Linear, facente parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  e la società di intermediazione assicurativa Eui Limited, facente parte di Admiral Group plc.

Sulla questione delle tariffe assicurative RCA differenziate per nazionalità il  31 gennaio 2012 era intervenuto pure l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l’Autorità nazionale anti-discriminazioni costituita sulla base  del d.lgs. n. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE e collocata presso la Presidenza del  Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, che aveva ha diffuso una raccomandazione generale (repertorio n. 16/2012) .

Tale raccomandazione sostanzialmente  confermava l’analisi svolta dall’ASGI sui profili di illegittimità e di contrasto con il diritto dell’Unione europea dell’applicazione di tariffe differenziate per nazionalità nelle polizze assicurative RCA.

 La raccomandazione dell’UNAR è comunque importante non solo per le condivisibili conclusioni cui perviene, ma anche perché evidenzia e conferma la diffusione del fenomeno dell’utilizzo del parametro “cittadinanza dell’assicurato” da parte di diverse compagnie assicurative in Italia quale fattore attuariale nella determinazione delle condizioni tariffarie delle polizze RCA. Alle pagine 2-3 della Raccomandazione si legge, infatti, che a seguito della costituzione di un tavolo tecnico tripartito, UNAR- A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici)- I.S.V.A.P. (Istituto Vigilanza sulle Imprese Assicurative Private), l’A.N.I.A. ha confermato che diverse imprese assicurative adottano il parametro della cittadinanza dell’assicurato ai fini della tariffazione, avvalendosi di dati interni aziendali a conferma dell’asserita correlazione tra tasso di sinistrosità e cittadinanza degli assicurati. L’A.N.I.A., peraltro, ha precisato che a suo avviso il parametro della “cittadinanza” quale fattore attuariale appare pienamente legittimo, una volta verificata la sua validità su base statistica   ai sensi della normativa speciale sulle assicurazioni (art. 35 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209) e che la scelta se applicarlo o meno sarebbe lasciata alla libera discrezionalità dell’impresa assicuratrice, alla pari di tutti gli altri fattori che differenziano il rischio. Sempre secondo l’A.N.I.A., il parametro “cittadinanza” quale fattore attuariale equivarrebbe  all’analoga  personalizzazione che viene operata nei confronti degli assicurati italiani in funzione dei diversi andamenti della sinistrosità connessa al luogo di circolazione prevalente o in relazione ad altre caratteristiche soggettive rilevanti e pertinenti dal punto di vista statistico (es. professione, età, composizione nucleo familiare, etc.) (pag 3 del testo della raccomandazione).

La raccomandazione dell’UNAR inoltre cita  un’indagine svolta dall’I.S.V.A.P. e trasmessa all’Autorità nazionale anti-discriminazioni in data 10 gennaio 2012, la quale  evidenzia come il 25% del campione di compagnie assicurative esaminate , per una quota di mercato stimabile attorno al 16%, applicava prezzi maggiorati in relazione alla “nazionalità” e per quanto attiene  al fattore “residenza”, alcune compagnie che applicavano maggiorazioni sulla nazionalità non tenevano conto della residenza mentre altre penalizzavano i cittadini stranieri, oltrechè sulla base del fattore “nazionalità”, anche sul fattore “residenza”(pag. 4 della raccomandazione generale UNAR). Alla luce delle risultanze di tale indagine, l’UNAR aveva adottato una raccomandazione generale auspicando che nei contratti RCA le compagnie assicurative applichino tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei contraenti.

A tutt’oggi, nonostante l’esito dei procedimenti giudiziali dinanzi al Tribunale di Milano, e nonostante la raccomandazione dell’UNAR, non risulta  che  né l’A.N.I.A., né l’I.S.V.A.P. abbiamo assunto posizioni ufficiali e vincolanti volte a impedire che alcune compagnie assicurative operanti in Italia continuino ad utilizzare il parametro della cittadinanza dell’assicurato quale fattore attuariale nella determinazione delle tariffe per le polizze assicurative RCA, anche nei confronti e a svantaggio di soggetti tutelati dal diritto dell’Unione europea. In particolare, nessun intervento in proposito è stato assunto  dall’ISVAP- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – quale  ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico italiano,  istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione, e che  svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo italiano.

L’ASGI confida che l’autorevole presa di posizione ufficiale della Commissione europea possa finalmente far cessare  il comportamento discriminatorio tuttora operato da talune compagnie assicurative operanti in Italia.

a cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Chlarlemagne ONLUS.

 
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