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04.05.2012

UE - Diritto ad un processo equo:direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali

 
Approvata la proposta della Commissione europea: gli indagati di un reato saranno informati sui loro diritti in una lingua che comprendono.
 
 
I ministri della Giustizia UE hanno adottato il 27 aprile 2012  una nuova legge proposta dalla Commissione europea per garantire agli imputati il diritto all’informazione durante il procedimento penale .
Il provvedimento garantirà che i paesi dell’Unione europea forniscano a chiunque venga arrestato – o sia oggetto di un mandato d’arresto europeo – una comunicazione dei diritti che elenca i loro diritti fondamentali nel quadro del procedimento penale. Secondo le stime, una volta entrata in vigore (due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, attesa nelle prossime settimane), la nuova legge si applicherà a 8 milioni di procedimenti penali ogni anno in tutti e 27 gli Stati membri dell’UE. A tutt’oggi questo diritto è riconosciuto solo in un terzo degli Stati membri.

La direttiva garantirà che polizia e magistrati delle procure forniscano agli indagati informazioni sui loro diritti. In caso di arresto, le autorità forniranno tali informazioni per iscritto, in una comunicazione dei diritti redatta in un linguaggio semplice e di uso corrente. Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione anche se non la chiedono e, se necessario, potranno ottenerne la traduzione. Anche se la formulazione esatta della comunicazione è a discrezione degli Stati membri, la Commissione ha proposto un modello nelle 22 lingue dell’Unione (cfr. allegato). Ciò consentirà di garantire la coerenza a beneficio di chi attraversa le frontiere e di ridurre le spese di traduzione.

La comunicazione dei diritti conterrà dettagli pratici relativi ai diritti delle persone arrestate o detenute, quali:

il diritto di non pronunciarsi;

il diritto ad un avvocato;

il diritto di essere informato dell’accusa;

il diritto alla traduzione e all’interpretazione in qualunque lingua, se non si comprende la lingua del procedimento;

il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un’autorità giudiziaria;

il diritto di informare un terzo dell’avvenuto arresto o della detenzione.

La comunicazione dei diritti consentirà di evitare errori giudiziari e di ridurre il numero degli appelli.

Al momento nell’UE non vi è uniformità per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di essere informati in maniera appropriata dei loro diritti qualora vengano arrestati e debbano rispondere di accuse penali. In alcuni Stati membri gli indagati ricevono solo informazioni orali sui propri diritti processuali, mentre in altri le informazioni scritte vengono fornite solo se richieste.

Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali, l’Unione europea può adottare misure per rafforzare i diritti dei cittadini europei, in conformità della Carta dei diritti fondamentali.

Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel giugno 2011, la Commissione ha presentato una terza misura che garantisce il diritto di consultare un avvocato e di comunicare con i familiari (IP/11/689). La proposta è attualmente oggetto di dibattito in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

Maggiori informazioni dal sito della Commissione europea

 
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