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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.04.2012

Ue, la Commissione detta le regole per il diritto alla pensione dei migranti

 
Pubblicata una comunicazione che mira a chiarire i diritti di sicurezza sociale per le persone che migrano da e verso l'Unione europea.
 
 
La Commissione europea mette con questa comunicazione l’accento sul fatto che la legislazione europea è superiore a quella nazionale e che ogni situazione “transfrontaliera” all'interno dell'Ue diviene automaticamente competenza dell’Ue, anche su materie di specifica competenza nazionale, come appunto le pensioni.

I migranti, e anche le imprese, dei paesi terzi, guardano all’Europa come ad un’unica entità, ma devono fare i conti con 27 sistemi di sicurezza sociale differenti, che creano ostacoli e difficoltà quando si tratta di stabilirsi e di circolare all’interno dell’Ue.

Secondo la Commissione occorre, da un lato, rafforzare le regole di cooperazione tra l’Ue e i paesi terzi, e dall’altro spiegare meglio, ai lavoratori e alle imprese di questi paesi, ma anche alle istituzioni nazionali degli Stati membri, in che modo le regole attuali possono già garantire molti diritti individuali.

Uno strumento giuridico importante è il regolamento 1231 del 2010, entrato in vigore il 1 gennaio 2011, che in linea di principio conferisce ai cittadini dei paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in almeno 2 stati membri, gli stessi diritti alla sicurezza sociale dei cittadini Ue:

- L’unicità della legislazione applicabile. I lavoratori sono soggetti alla legislazione di un solo Paese, generalmente quella del paese dove esercitano l’attività professionale (vi sono tuttavia delle eccezioni, ad esempio, per i lavoratori distaccati)
- L’uguaglianza di trattamento. È la garanzia che una persona che risiede sul territorio di uno Stato membro sia soggetta agli stessi doveri e benefici degli stessi diritti, dei i cittadini nazionali di tale Stato membro.
- La conservazione dei diritti acquisiti. Il coordinamento assicura la possibilità di « esportare » le prestazioni in denaro della sicurezza sociale cui la persona aveva diritto già prima di spostarsi in un altro paese. (Per fare un esempio, il coordinamento garantisce ai pensionati la possibilità di trasferirsi in un altro paese continuando a beneficiare delle prestazioni economiche cui si aveva diritto nelo Stato membro di origine).
- La conservazione dei diritti in corso di acquisizione. In altre parole, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi, di residenza o di lavoro, maturati in uno Stato membro, ai fini della determinazione di un diritto in un altro Stato membro.

Il rapporto della Commisione cita anche un altro strumento giuridico: l'ormai famosa sentenza Gottardo, emessa nel 2002 dalla Corte di giustizia europea. Secondo questa sentenza, dice ancora la Commissione europea, gli Stati che hanno concluso con un paese terzo una convenzione bilaterale basata sulla nazionalità devono adattare la propria giurisprudenza affinché anche i cittadini di altri Stati membri possano approfittare delle medesime condizioni.

Il pacchetto proposto dalla Commissione comprende anche una più stretta cooperazione in materia di sicurezza sociale con quattro paesi, Albania, Montenegro, San Marino e Turchia, in modo da poter concedere automaticamente ai lavoratori di questi paesi residenti nell'Unione il diritto alla parità di trattamento in settori specifici della sicurezza sociale e l'esportazione dei diritti pensionistici già acquisiti.


Comunicato stampa

Comunicazione della Commissione europea "La dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'Unione europea"

Fonte : INCA
 
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