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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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02.04.2012

I reati non sono ostativi al rilascio del permesso per motivi umanitari ex art. 32 comma 3 Dlgs 25/08

 
Tribunale di Roma, I Sezione Civile, decreto del 10 marzo 2012
 
Il Decreto (2.37 MB)
 
Il Tribunale di Roma ha accolto un ricorso chiarendo che, nel caso di invio degli atti dalla Commissione Territoriale alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 32 comma 3 D.lgs 25/08, al Questore non rimane alcuna discrezionalità neppure nel valutare la pericolosità sociale del cittadino straniero.
Quest'ultimo non può essere espulso a prescindere dagli eventuali reati commessi. Al Questore rimane esclusivamente la possibilità di valutare la possibilità di respingere il cittadino verso un altro Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
In altri termini, si ribadisce come non esistano ragioni di ostatività nel rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 32 comma 3 Dlgs 25/08.

Si ringrazia l'avv.Salvatore Fachile per la segnalazione e la nota di commento.
 
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