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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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26.03.2012

Tribunale di Brindisi: Assegno sociale al cittadino extracomunitario anche senza permesso di soggiorno di lungo periodo

 
Applicato l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2010.
 
Tribunale di Brindisi, sentenza n. 295/2012 dd. 24.01.2012 (170.68 KB)
 

 Con la sentenza n. 295/2012 depositata il 24 gennaio scorso, il Tribunale di Brindisi, sez. lavoro, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino  extracomunitario, avverso il diniego dell’INPS a riconoscergli il diritto all’assegno sociale, prestazione spettante alle persone ultrasessantacinquenni residenti in Italia ed in condizione di disagio economico ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 8.8.1995, n. 335. L’INPS aveva opposto  la mancanza del requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti introdotto dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

Per il giudice del lavoro di Brindisi, la norma citata facente riferimento al requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato, alla luce delle sentenze  con le quali la Corte Costituzionale l’ ha giudicata in contrasto con gli artt. 2 e  3 Cost. .

Il giudice di Brindisi, in particolare, ricorda quanto affermato nella sentenza della Corte Cost. n. 187/2010 secondo cui non è ammissibile discriminare i cittadini stranieri legalmente soggiornanti nella fruizione di prestazioni volte a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza, in quanto tali prestazioni vengono per loro natura e finalità essenziali a soddisfare il godimento di diritti fondamentali della persona e come tali, spettanti a tutti.

Ne consegue che ogni distinzione fondata sulla nazionalità nell’accesso a prestazioni  sociali aventi tali caratteristiche  finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Corte Cost., sentenze n. 306/2008, 11/2009, ordinanza n. 285/2009, sentenza n. 187/2010).

Anche la Corte di Cassazione recentemente ha  espresso i medesimi principi, prima  con la sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011 (si veda in proposito al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1728&l=it ) e poi con la sentenza n. 4110 depositata il 14 marzo scorso (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&l=it ).

 Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Dario Belluccio, del Foro di Bari.

 
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