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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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27.02.2012

Universitą - I posti riservati ai cittadini extracomunitari non occupati possono essere utilizzati per gli studenti comunitari

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, del 16 febbraio 2012, n. 429
 
 
Secondo il TAR Sicilia di Catania "il diverso orientamento giurisprudenziale (cfr. C.g.a. n. 21 del 14 gennaio 2009), secondo cui i posti riservati agli extracomunitari costituiscono una quota non occupabile dagli studenti comunitari, si basa sulla circostanza che lo scorrimento sarebbe stato previsto a suo tempo in via eccezionale (solo per l’anno accademico 1999/2000) sulla base di una espressa e tassativa previsione di legge (art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 133), ma che tale argomento non considera che, stante i ricordati principi costituzionali sul diritto allo studio ed al sapere, le uniche norme che debbono essere stabilite espressamente sono quelle che in qualche modo limitano il diritto prefigurato dalla Carta fondamentale della Repubblica e non certo le norme che, nel rispetto della Costituzione, consentono il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini".

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, sezione III, del 16 febbraio 2012, n. 429


Si veda anche :

Consiglio di Stato, sezione VI, del 15 febbraio 2012, n. 647

 
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