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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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13.02.2012

La nuova “carta acquisti” prevista dal decreto “Semplifica Italia” estesa anche a comunitari e lungo soggiornanti, ma non ai rifugiati e titolari di protezione sussidiaria

 
Permane in vigore la vecchia ‘carta acquisti’ discriminatoria in quanto riservata ai soli cittadini italiani.
 
Il testo dell'art. 60 del D.-L. n. 5/2012 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" ) (20.17 KB)
 

Il decreto “Semplifica Italia” prevede la sperimentazione di una nuova social card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 :”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U.  Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012).  Affiancherà la ‘vecchia’ carta acquisti del 2008 (Social card ordinaria, già prevista dal decreto “Tremonti”  a favore dei soli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poi convertito dalla legge n. 133/2008 ) che, nel frattempo, continuerà a essere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300mila cittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potrà contare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generale della Social card ordinaria.

I Ministeri del Lavoro e Politiche sociali e quello dell’Economia e delle Finanze definiranno, entro tre mesi, i criteri di identificazione dei soggetti che potranno utilizzare la nuova carta acquisti e l’ammontare della disponibilità.

Rispetto alla Social card del 2008, tre novità sono previste: 

Saranno i Comuni con più di 250 mila abitanti a fare da intermediari nella distribuzione della carta acquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggiori dimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settore saranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con le amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, il coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a un progetto personalizzato per i beneficiari., volto al superamento delle condizioni di disagio e quindi evitare un approccio meramente “assistenziale”.

L’importo accreditato sulla singola carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchia carta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleo familiare e del costo della vita nei Comuni coinvolti.

La nuova social card sperimentale andrà a beneficio anche dei cittadini comunitari  e dei cittadini extracomunitari titolari di un “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “carta di soggiorno”).  

Estendendo la nuova ‘social card’ anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento al recepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE),  il Governo intende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea. Quest’ultima, sollecitata anche da un esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile 2011,  evidentemente aveva sollevato perplessità rispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadini stranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamento e di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terzi che hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d) della direttiva n. 109/2003 e i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativa europea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con  il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

A tale riguardo, l’ASGI esprime perplessità sulle possibilità che l’azione del governo italiano possa effettivamente superare i rilievi mossi in sede europea relativamente ai possibili profili di violazione del diritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto che la nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con più di 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque a trovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendo inalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sulla cittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europea e ai principi costituzionali di uguaglianza.

In secondo luogo, anche la nuova versione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla sua fruizione i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, in aperta violazione del principio di parità di trattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente da una norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione di qualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent. 11.07.1989, n. 389).

Si confida, pertanto, che in sede di dibattito parlamentare di conversione del decreto-legge, potranno essere definitivamente rimossi i profili discriminatori contrari al diritto europeo e ai principi  costituzionali di eguaglianza contenuti nella ‘carta acquisti’  istituita nel 2008, così come potrà essere ugualmente rimossa l’ illegittima esclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria anche dalla nuova versione del beneficio introdotta dal decreto-legge n.  5/2012.

Infine, appare davvero incomprensibile come il Governo, varando il nuovo provvedimento,  annunci sul proprio sito web che la nuova carta acquisti verrà in ogni caso estesa ai soli cittadini di Paesi membri dell’UE che fanno parte dello ‘Spazio Schengen’, con l’esclusione che ne conseguirebbe dunque dei cittadini britannici, irlandesi, ma anche di romeni, bulgari e ciprioti (si veda al link: http://www.governo.it/GovernoInforma/dialogo/aree/semplificazioni.html, pagina aggiornata al 13 febbraio) Una tale limitazione, oltrechè contraria ai principi fondamentali di uguaglianza tra i cittadini membri dell’UE e allo stesso dettato normativo del D.L., risulterebbe del tutto irragionevole e priva di qualsivoglia razionale giustificazione. Si confida pertanto che, al riguardo, si sia trattato di uno spiacevole errore che il Governo vorrà chiarire al più presto.

 
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