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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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29.01.2012

Il Governo rinvia alla Corte Costituzionale la nuova legge regionale del F.V.G. sul welfare perché discriminatoria

 
L’impugnativa del Governo riflette i rilievi mossi da ASGI, UNAR, associazioni e diversi enti locali.
 
Il testo della delibera del Consiglio dei Ministri dd. 27.01.2012 di impugnativa dinanzi alla Corte Cost. della l.r. FVG n. 16/2011 (27.77 KB)
Il parere dell'ASGI sui profili di illegittimità costituzionale della l.r. FVG n. 16/2011 (307.24 KB)
 
Il Consiglio dei Ministri, riunito nella seduta del 27 gennaio scorso, ai sensi dell’art. 127  Costituzione, ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la nuova legge regionale del F.V.G. sul Welfare approvata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia il 30 novembre scorso, n. 16/2011: (“Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale").

A seguito di promulgazione da parte del Presidente della Regione FVG, la legge regionale era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’edizione del 7 dicembre 2011, n. 49, entrando in vigore il giorno successivo.
La nuova legge regionale del F.V.G. interviene a modificare la normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, di edilizia residenziale pubblica e di diritto allo studio al fine di rispondere alle procedure preliminari di infrazione avviate dalla Commissione europea contro la precedente normativa per i profili discriminatori contrari al diritto dell’Unione europea in essa contenuti e che erano stati oggetto di censura anche da parte delle autorità giurisdizionali dei Tribunali di Trieste, Udine e Gorizia, a seguito di ricorsi promossi dall’ASGI,  con conseguenti ordinanze che ne avevano disposto  la disapplicazione (si veda in proposito link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1718&l=it  ) .
In risposta alle iniziative della Commissione europea e agli interventi dell’autorità giudiziaria, la nuova normativa regionale ha sostituito i disparati requisiti di anzianità di residenza in Italia e nel FVG previsti dalla legislazione precedente per l’accesso a prestazioni di welfare regionale, con un requisito unico di anzianità di residenza biennale (24 mesi) nel territorio regionale del FVG per i cittadini italiani, per quelli di altri Paesi membri dell'UE e loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e per i rifugiati politici o titolari della protezione sussidiaria, e di un requisito di anzianità di residenza quinquennale in Italia per i cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE titolari di permesso di soggiorno di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 286/98 (art. 9 l.r. FVG n. 16/2011).
Secondo il governo, tali nuove disposizioni continuano ad essere viziate da incostituzionalità in quanto  eccedono dalla competenza legislativa integrativa in materia di "assistenza sociale" attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia dall'art. 6, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (l. cost. n. 1 del 1963), nonché dalla più ampia competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, Cost., da estendersi al Friuli Venezia Giulia in base alla clausola di equiparazione di cui all'art. 12 della l. cost. n. 3 del 2001. “Inoltre, -si legge nell’impugnativa -la previsione di cui all'art. 9 non è in linea con l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Pertanto le previsioni regionali in esame, che subordinano l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel territorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della residenza sul territorio regionale per un periodo minimo di due anni, e, per gli extracomunitari di cui all'art. 9 di ulteriori cinque anni sul territorio nazionale, comporta l' esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta, nonché su una ulteriore discriminazione tra gli stessi extracomunitari. Tale previsione – secondo il Governo - viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta negli anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale”. “Con particolare riferimento all'attribuzione delle prestazioni assistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale – prosegue l’impugnativa del Governo - la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto circa l' individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioni che : "la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno per fruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) in senso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle relative provvidenze". Per tali motivi, Il Governo  ritiene che le disposizioni regionali del FVG debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.
L’impugnativa del governo riflette quanto aveva sostenuto la sez. regionale per il FVG dell'ASGI  nel proprio   parere sulla nuova legislazione regionale del FVG  inviato al Governo  in data 15 dicembre scorso. Analoghe prese di posizione invitanti il Governo a rinviare la legge regionale al vaglio della Corte Costituzionale erano state assunte da associazioni e rappresentanti della società civile friulana, quali la Rete per i diritti di cittadinanza - Centro Balducci di Zugliano (Ud), nonché da diversi enti locali (Comuni di Udine, Trieste e Monfalcone). Ugualmente l’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), l’Autorità Nazionale Anti-Discriminazioni, era intervenuta presso l’Ufficio legislativo del Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione, palesando la proprio opinione sugli eventuali profili di incostituzionali della legge regionale del FVG per la contrarietà alle norme di diritto interno, comunitario ed internazionale in materia di parità di trattamento.
L’ASGI FVG esprime piena soddisfazione per l’impugnativa del Governo, che costituisce un ulteriore successo nell’azione di contrasto alle politiche discriminatorie promosse dalla maggioranza di centro-destra al governo nella Regione F.V.G. nell’attuale legislatura regionale.

Per il testo integrale della delibera del Consiglio dei Ministri, si rinvia anche al link: http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7416&Start=0 
 
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