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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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31.12.2011

Contraria al diritto UE la presunzione che lo Stato competente ad esaminare l'istanza di asilo secondo il 'Regolamento Dublino' rispetti i diritti fondamentali del richiedente asilo

 
Sentenza della Corte di Giustizia europea dd. 21.12.2011 (cause C-411 e 493/2010)
 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza dd. 21.12.2011, cause C-411/2010 e 493/2010 (142.36 KB)
Il comunicato stampa della Corte di Giustizia europea sulla sentenza dd. 21.12.2011, cause C-411 e 493/2010 (77.04 KB)
 
Con la sentenza dd. 21.12.2011 (cause riunite C-411 e 493/2010), la Corte di Giustizia della UE riconosce che " il diritto dell’Unione osta a una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che il regolamento designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell’Unione europea.
Gli Stati membri, infatti, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro designato come competente quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea".
La Corte di Giustizia europea ha fatto riferimenti ai casi di trasferimento di richiedenti asilo dal Regno Unito e dall'Irlanda verso la Grecia.
 
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