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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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21.12.2011

Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 12, c. 4, del Dlgs 286/98

 
Corte costituzionale, Sentenza del 16 dicembre 2011, n. 331
 
 
I Giudici hanno ritenuto incosituzionale il comma aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) "nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

La Corte ha ritenuto, infatti, che "le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante". Proprio "l'eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari".

Corte costituzionale, Sentenza del 16 dicembre 2011, n. 331

 
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